Sez. U, Sentenza n. 8 del 21/05/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160069 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - APPLICAZIONE DI INDULTO NELLA MISURA MASSIMA NEL CASO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA E NELLA MISURA RIDOTTA NEL CASO DI DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELL'ANZIDETTA DATA - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - APPLICAZIONE DI INDULTO NELLA MISURA MASSIMA NEL CASO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA E NELLA MISURA RIDOTTA NEL CASO DI DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELL'ANZIDETTA DATA - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, basata su una pretesa disparità di trattamento in tema di indulto spettante, nella misura massima, a chi ha impugnato la sentenza rispetto alla quale va applicato l'anzidetto beneficio e ne ha determinato il passaggio in giudicato dopo la data di entrata in vigore del decreto di clemenza e, in misura ridotta, a chi non ha evitato, attraverso il rimedio dell'impugnazione, l'esaurimento della situazione giuridico-processuale, con il conseguente passaggio in giudicato della decisione prima della data di entrata in vigore del predetto decreto. Si tratta, invero, di un inconveniente che non si staglia in una disparità di diritto, ma in una semplice disparità di fatto, fondata su un evento, quale il decorso del tempo, che è sottratto ad ogni discrezionalità. Non appare pertanto irragionevole che le condanne, divenute irrevocabili successivamente all'entrata in vigore del decreto di indulto, godano d'un trattamento di minor rigore proprio perché, temporalmente, risultano più distanziate della consumazione dei crimini giudicati e dunque meno presidiate da esigenze di tutela della collettività organizzata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)