Sez. L, Sentenza n. 3292 del 19/05/1986 (Rv. 446278 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DISCIPLINANTI I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA - CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REGOLAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA SOSTITUTIVO DELL'A.G.O..*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DISCIPLINANTI I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA - CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A REGOLAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA SOSTITUTIVO DELL'A.G.O..*
I regolamenti degli enti pubblici economici, pur essendo espressione della potestà organizzativa dell'ente, costituiscono pur sempre Atti che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti e, come tali, hanno natura sostanziale di contratti collettivi aziendali, da interpretarsi alla stregua della concreta volontà delle parti e dei relativi comportamenti, anche successivi, nonché, per la parte relativa alla previdenza sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria, in coordinamento con le norme inderogabili di legge che disciplinano tale Assicurazione. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che non avessero diritto alla iscrizione al fondo di previdenza dell'ente siciliano di elettricità - fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria - i dipendenti che, pur non essendo di ruolo, fossero stati assunti a tempo indeterminato). (V 4103/83, mass n 429058; (V 2006/83, mass n 426855).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 02/01/1947 num. 2 art. 9 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)