Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 486 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20146
- Processo penale
- Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia
- Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, anziché al P.M. presso quest'ultimo
- Asserita violazione dei principi di eguaglianza, garanzia del diritto di difesa e precostituzione del giudice
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - Sent. n. 214/1993
Norme impugnate
- art. 24, comma 1, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 214 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 214 del 1993 "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze