Sez. 2, Sentenza n. 52 del 10/01/1976 (Rv. 378678 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VIZI DELLA COSA - RIFIUTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - LICEITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VIZI DELLA COSA - RIFIUTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - LICEITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
I vizi della cosa promessa in vendita incidono sul diritto del promissario ad acquistare quel bene e legittimano, percio, il suo rifiuto a prestarsi alla stipula del contratto definitivo e la sua richiesta di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con conseguente risarcimento dei danni, secondo le norme generali degli artt 1453 e seguenti cod civ. (V 222/73, mass n 362052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)