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Sez. 2, Sentenza n. 52 del 10/01/1976 (Rv. 378678 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VIZI DELLA COSA - RIFIUTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - LICEITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378678-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VIZI DELLA COSA - RIFIUTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - LICEITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*

I vizi della cosa promessa in vendita incidono sul diritto del promissario ad acquistare quel bene e legittimano, percio, il suo rifiuto a prestarsi alla stipula del contratto definitivo e la sua richiesta di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con conseguente risarcimento dei danni, secondo le norme generali degli artt 1453 e seguenti cod civ. (V 222/73, mass n 362052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)