Sez. 2, Sentenza n. 3310 del 01/12/1973 (Rv. 367197 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SENTENZE - APPELLABILITA - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZE - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SENTENZE - APPELLABILITA - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZE - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE.*
Le sentenze di primo grado pronunciate in Sede di opposizione alla esecuzione a norma dell'art 615 cod proc civ, sono impugnabili col mezzo ordinario dell'appello, mentre le sentenze pronunciate in Sede di opposizione agli Atti esecutivi, dichiarate espressamente non impugnabili dall'art 618 cod proc civ, sono soggette al solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art terzo della Costituzione. (V 477/71, mass n 350101; 657/70, mass n 345842).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)