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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 116 Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati

1. Chiunque, con abuso di autorita', con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La pena e':

  1. 1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole e' pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;

  2. 2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole e' un ufficiale.

3. Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 117 Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi

1. Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facolta' di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerarione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.

3. Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, e' punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 118 Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari

1. Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

Capo IV. Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

Art. 119 Abbandono del posto durante il combattimento

1. Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.38a

2. Se al fatto hanno preso parte piu' militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

Art. 120 Comandante che non tiene il posto di combattimento

1. E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli.38a

2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a dodici anni.

Art. 121 Separazione dal capo

1. Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto e' commesso durante il combattimento o in presenza del nemico.38a

3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.

4. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

Art. 122 Abbandono di convoglio

1. Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, e' punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

2. Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso e' caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a

Art. 123 Separazione dal convoglio

1. Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 124 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta

1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

2. Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresi':

  1. 1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

  2. 2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

4. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 125 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio

1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

2. Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la reclusione militare e' da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Art. 126 Omesso raggiungimento del posto

1. Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto.38a

2. Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto e' commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 127 Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode

1. Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

2. Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni.

Art. 128 Abbandono della nave o dell'aeromobile

1. Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, la reclusione e' da cinque a quindici anni; e, se e' commesso in presenza del nemico, la pena e' dell'ergastolo.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Capo V. Della violazione di corrispondenze militari

Art. 129 Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci

1. Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

3. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a

Art. 130 Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura

1. Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 131 Smarrimento colposo di ordini o dispacci

1. Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 132 Circostanze attenuanti

1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 133 Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci

1. Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Capo VI. Del reato di ubriachezza

Art. 134 Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio

1. Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell'articolo 112, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

3. Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

Art. 135 Ubriachezza in servizio

1. Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorche' per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

3. Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

Art. 136 Ubriachezza fuori del servizio

1. Fuori delle circostanze prevedute dagli articoli precedenti, il militare, che e' colto in stato di ubriachezza, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.