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Sez. 5, Sentenza n. 4786 del 27/02/2009 (Rv. 606914 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Credito per ritardato rimborso delle imposte derivante da dichiarazione mai rettificata - Interessi - Decorrenza - Controllo formale o cartolare della dichiarazione - Relativo limite temporale - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606914-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO

In tema di imposte sui redditi, sulla decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo agli interessi per ritardato rimborso delle imposte dirette risultante da una dichiarazione mai rettificata, non incide il limite temporale previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dal d.P.R. n. 506 del 1979, per il controllo cosiddetto formale o cartolare della dichiarazione, il quale non priva il credito delle caratteristiche di liquidità e certezza alle quali il termine iniziale di prescrizione (decennale) è ancorato, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 27/09/1979 num. 506 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)