Sez. 2, Ordinanza n. 988 del 26/04/1974 Cc. (dep. 10/01/1975) Rv. 128914 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE, ANCHE SUCCINTA, DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE, ANCHE SUCCINTA, DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'Obbligo della motivazione il giudice di merito non e tenuto a prendere in esame e a confutare ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento e della decisione adottata anche in maniera succinta, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)