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Sez. 5 - , Sentenza n. 32257 del 13/12/2018 (Rv. 652177 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | "Condono tombale" - Effetti - Agevolazioni - Riduzione dell'imponibile ovvero riconoscimento di credito d'imposta - Distinzione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652177-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Il "condono tombale", disciplinato dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002, elide i debiti del contribuente, ma non opera sugli eventuali crediti di quest'ultimo, perché si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, in una prospettiva di recupero di risorse e di riduzione del contenzioso, che rende definitivo l'imponibile sulla base del quale viene calcolata l'imposta lorda risultante dalla dichiarazione con la quale è formulata la richiesta di definizione, sicché, una volta conclusa la procedura di condono, le agevolazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile non possono più essere oggetto di accertamento tributario, mentre le agevolazioni che hanno effetto diretto sull'imposta, quali i crediti di imposta, destinati ad operare come fattori di compensazione, non rientrano nell'ambito di applicazione del condono e restano soggetti all'eventuale contestazione da parte del fisco.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)