Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Testo in vigore al
Art. 30
1. La nomina dell'avvocato generale dello Stato e' fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103
Art. 32 Art. 12 decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855
1. Gli aggiunti di procura di seconda classe sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purche' siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale.
2. Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonche' i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore e' equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame e' teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l'eta' di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve d'altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennita'.
Art. 33 Art. 10 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855
1. Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, quando abbiano compiuto un'anzianita' utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
2. Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianita' di grado.
3. Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame e' ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacita', diligenza e buona condotta.
4. Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
5. Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianita' congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilita' dato dalla Commissione del personale.
Art. 34 Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'.
Art. 35 Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosita' o di capacita', non risultino piu' idonei alle funzioni del proprio grado.
2. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosita' o di capacita' non corrispondano piu' alle esigenze di servizio.
Art. 36 Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o piu' scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosita' e capacita' conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo.
2. Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.
Art. 37
1. Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
3. Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.
Art. 38
1. Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto un assegno che e' eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.
2. Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.
3. Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
4. Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.
Art. 39 Art. 8 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.
Art. 40
1. Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sara' disposto nel regolamento.
2. La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.
3. Le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore a vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla Commissione del personale, in conformita' del regolamento.
Art. 41 Art. 16 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 2 decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311
1. Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno giusta il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491; convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.
2. Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, quando si recano fuori della citta' dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennita' di cui al precedente comma, potra' essere corrisposta un'indennita' complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.
Art. 42 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561
1. Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformita' delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.
Titolo III. Assunzione da parte dell'avvocatura dello stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.
Art. 43
1. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.
2. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
3. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.14
4. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.14
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.14
Art. 44 Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'.
Art. 45
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Titolo IV. Disposizioni generali, transitorie e finali.
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 46 Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251
1. Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
2. Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorita' giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
3. L'incompetenza in rapporto al comma precedente puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
4. L'Amministrazione dello Stato e' citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
5. Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.
Art. 47 Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. L'Avvocatura dello Stato da' i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.
Art. 48
1. Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizio da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.
Art. 49 Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.
2. Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.
3. Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.
Art. 50 Legge 13 aprile 1933, n. 378
1. Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato e' vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.