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Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 11/02/2009 (Rv. 606692 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Turbativa del possesso che non si traduca in una pretesa di diritto sulla cosa - "Actio negatoria servitutis" - Praticabilità da parte del proprietario - Esclusione - Fondamento - Giudicato sulla inesistenza di una servitù di passaggio - Azione per la cessazione del perdurante esercizio della servitù - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606692-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

L'"actio negatoria servitutis" non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell'altrui fondo che ne abbia continuato l'esercizio nonostante il giudicato sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)