Sez. L, Sentenza n. 11148 del 13/10/1992 (Rv. 478884 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario | Proposizione di nuove eccezioni - Ammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
La parte, tenuta a proporre l'impugnazione nella forma e nei termini propri del rito (ordinario o del lavoro) adottato in concreto dal giudice, non ha l'onere di proporre, con i motivi di appello, eccezioni non consentite da tale rito. Pertanto, nel caso in cui il tribunale ritenga che la causa, decisa in primo grado secondo il rito speciale, riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 cod, proc. civ. e disponga, ai sensi dell'art. 439, il passaggio al rito ordinario, le nuove eccezioni, vietate dall'art. 437 cod. proc. civ. e consentite invece dall'art. 345 dello stesso codice, possono essere proposte, ove non siano state già formulate con l'atto di appello, anche dopo il cambiamento del rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)