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Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo in vigore al

Art. 39 Costruzioni rurali

1. Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate:

  1. a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
    della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a loro carico;

  2. b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28
    e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

  3. c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
    occorrenti per la coltivazione;

  4. d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di
    manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.

Art. 40 Immobili adibiti ad attivita' commerciali

1. I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per
l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell'art. 4, e quelli degli immobili posseduti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.

Titolo III. Redditi di capitale

Art. 41 Reddito di capitale

1. Costituiscono reddito di capitale:

  1. a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti
    impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita;

  2. b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti
    correnti;

  3. c) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa', enti,
    associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell'art. 5, nonche' i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualita' di associato, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 49;

  4. d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni
    e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;

  5. e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a
    titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale;

  6. f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni;

  7. g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle
    lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;

  8. h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
    agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

  9. i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni
    altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.

Art. 42 Imputazione del reddito

1. I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo
per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

Art. 43 Determinazione del reddito

1. I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai
relativi titoli e senza alcuna deduzione.

2. Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,
nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile, salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla societa' in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la societa' sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.

Art. 44 Interessi e proventi computati nei redditi d'impresa

1. Non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti del
reddito d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 41, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso, compresi quelli conseguiti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 45 Riserve non costituite con utili

1. Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.

2. Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci ne' l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute.

Titolo IV. Redditi di lavoro

Art. 46 Reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente e' quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni ad esse equiparati e le indennita' e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.

Art. 47 Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

1. Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:

  1. a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

  2. b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonche' di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

  3. c) le indennita', i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere versati allo Stato;

  4. d) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione;

  5. e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art. 1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso;

  6. f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell'art. 41.

  7. g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

2. Per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di
lavoro dipendente e' sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l'assimilazione
al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 16.

Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi
ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalita'.

2. Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorche' commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47.

3. Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo
. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del quaranta per cento.21

4. Le indennita' indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono
reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.13

5. Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47
sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

6. Per le indennita' e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art.
12
valgono le disposizioni dell'art. 14.

Art. 49 Reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di
arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5.

2. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V.

3. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

  1. a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
    continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa' ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

  2. b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di
    fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;

  3. c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in
    partecipazione in qualita' di associato quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

4. Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le
indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.

Art. 50 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e'
costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.

2. Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura
forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

4. I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono
costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese.

5. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello
stesso art. 49
sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione. (15A)

6. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non
e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale
.

Titolo V. Redditi d'impresa

Art. 51 Reddito d'impresa

1. Il reddito d'impresa e' quello che deriva dall'esercizio di imprese
commerciali.

2. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa.

3. Le attivita' di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano
nell'art. 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa.

4. I redditi derivanti dalle attivita' dirette all'allevamento di
animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attivita' stesse non rientrano fra quelle previste nell'art. 28 sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attivita' commerciali.

5. Le attivita' dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere,
saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attivita' commerciali.

6. Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si
applicano per la determinazione del reddito delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attivita' diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 52 Determinazione del reddito

1. Il reddito d'impresa e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

2. Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione ne' dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ne' dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo 11.

3. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 53 Ricavi

1. Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi.

2. I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si
comprendono fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa quando questa ha per oggetto specifico, ancorche' non esclusivo, l'assunzione di partecipazioni in societa' o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attivita' e, in ogni caso, per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. I corrispettivi si considerano conseguiti:

  1. a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o
    della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale;

  2. b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione
    dell'atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale;

  3. c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate,
    ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.

4. Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprieta' e le locazioni con clausole di trasferimento della proprieta' vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprieta'.

5. Si comprendono tra i ricavi:

  1. a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo
    comma
    destinati al consumo personale, o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee, all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

  2. b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897.

Art. 54 Plusvalenze patrimoniali

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nei primi due commi dell'art. 53, concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

2. La plusvalenza e' costituita dal maggior valore realizzato rispetto
all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

3. Nel caso di permuta la plusvalenza e' determinata con riferimento
al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell'eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta e' un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza e' costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell'imprenditore.

4. Nel caso di conferimento in societa' la plusvalenza e' determinata
con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

5. Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non
concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sara' trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito.
L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrera' a formare il reddito del periodo stesso.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovra' essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell'art. 18 del citato decreto. All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovra' essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.

7. Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei
beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.

8. Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell'alienazione o mediante assegnazione dei beni.

9. In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze
realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lettera a) e dell'art. 13.

Art. 55 Sopravvenienze attive

1. Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive
derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.

2. Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

  1. a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di
    contributo o di liberalita', ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;

  2. b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e
    l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45;

  3. c) il valore nominale delle quote di societa' a responsabilita'
    limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45.

3. Nei confronti delle societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione ne' la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

4. Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni
ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.

Art. 56 Costi di acquisizione di beni e servizi

1. I costi relativi all'acquisizione dei beni e dei servizi dai quali
traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi. La data in cui i costi si considerano sostenuti e' determinata con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell'art. 53.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, N. 897.

Art. 57 Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali

1. Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto:

  1. a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal
    mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonche' di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta;

  2. b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla
    eliminazione totale o parziale di attivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta;

  3. c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e
    alle altre operazioni considerate nell'art. 54, determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.

Art. 58 Interessi passivi

1. Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi,
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; .... Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta.

2. Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la
costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne e' o puo' esserne iniziata l'utilizzazione.

3. Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del
precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 71.

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del
reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.

Art. 59 Compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori

1. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta
dall'imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell'art.
15
. Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione prevista nell'art. 4.

2. I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini
entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell'art. 15, compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati.
Nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. I compensi corrisposti dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della societa', la deduzione e' ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente.

4. Le somme corrisposte agli amministratori delle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.