Sez. 5, Sentenza n. 5581 del 09/03/2011 (Rv. 617126 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Art. 8, comma 3, d.lgs n. 346 del 1990 - Determinazione del valore dell'eredità al netto dell'onere - Significato - Riferimento al solo concetto privatistico degli oneri modali - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 8, comma 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel prevedere che il valore dell'eredità e/o delle singole quote è determinato "al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano", si riferisce al solo istituto privatistico dei cosiddetti "oneri modali" e non comprende le tasse di successione di competenza del legatario e che un'eventuale disposizione testamentaria abbia posto a carico dell'erede.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 546 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)