Sez. 3, Sentenza n. 15903 del 20/07/2011 (Rv. 619420 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Art. 512 cod. proc. civ. - Nuova formulazione - Ordinanza giudice dell'esecuzione - Rimedi - Reclamo o opposizione agli atti esecutivi - Criteri distintivi.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Nel processo esecutivo, avverso i provvedimenti endoprocessuali di sospensione del procedimento, aventi natura "lato sensu" cautelare e anticipatoria della declaratoria d'illegittimità del processo stesso, è previsto esclusivamente il rimedio del reclamo, attesa la natura sommaria e deformalizzata di tali provvedimenti nonché la loro inidoneità al giudicato. Ne consegue che, nelle opposizioni distributive, caratterizzate nella nuova formulazione dell'art. 512 cod. proc. civ. da una fase a cognizione sommaria che si chiude con ordinanza e da una successiva fase (eventuale) che si volge nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, possono essere compresenti due diverse tipologie di rimedi, alternativamente applicabili a seconda dell'oggetto del provvedimento impugnato: il reclamo avverso il capo (eventuale) del provvedimento di sospensione della fase distributiva e l'opposizione agli atti esecutivi, avverso il capo dell'ordinanza relativo alla risoluzione della contestazione che costituisce il presupposto in diritto della determinazione delle somme in concreto assegnabili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)