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Sez. L, Sentenza n. 1138 del 04/02/1998 (Rv. 512214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Procedure ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Comunicazione del recesso ai singoli lavoratori - Oggetto - Motivazione del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Ai fini dell'osservanza delle procedure previste dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n.223 per l'attuazione di licenziamenti per riduzione di personale (la violazione della quale comporta l'inefficacia degli atti di recesso, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della stessa legge) la disposizione del comma 9 dell'art. 4 cit. non richiede che con la comunicazione del recesso ai singoli lavoratori (che deve avvenire in forma scritta) sia anche esplicitata la motivazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)