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DIRETTIVA 96/5/CE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/398/CEE, del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare1, in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure previste dalla presente direttiva non vanno al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/398/CEE;

considerando che i prodotti di cui trattasi fanno parte di una dieta alimentare diversificata e non rappresentano l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini piccoli;

considerando che vi è una grande varietà di questi prodotti che rispecchia la grande diversità delle diete alimentari dei lattanti in età di svezzamento e dei bambini piccoli dovuta alle differenti situazioni sociali e culturali esistenti nella Comunità;

considerando che la composizione essenziale dei prodotti di cui trattasi deve essere adeguata ai requisiti nutrizionali dei lattanti e dei bambini in buona salute, stabiliti sulla base di dati scientifici generalmente accettati e tenendo conto dei criteri summenzionati;

considerando che devono essere determinati i requisiti nutrizionali essenziali per la composizione delle due principali categorie di prodotti, vale a dire gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini;

considerando che, sebbene per la natura dei prodotti in oggetto sia necessario imporre alcuni requisiti obbligatori e altre restrizioni in materia di tenore di vitamine, minerali e altre sostanze nutrizionali, tali sostanze possono tuttavia essere aggiunte facoltativamente dal fabbricante, a condizione che vengano utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva;

considerando che l'uso dei prodotti cui sono stati volontariamente aggiunte tali sostanze nutrizionali, ai livelli attualmente registrati nella Comunità, non sembrano dar luogo ad un'assunzione eccessiva di tali nutrienti da parte dei lattanti e dei bambini; che si seguirà attentamente l'evoluzione della situazione adottando, se necessario, opportune misure;

considerando che le disposizioni riguardanti l'uso di additivi nella produzione di alimenti a base di cereali e alimenti per bambini saranno fissate in una direttiva del Consiglio;

considerando che il ricorso a nuove sostanze alimentari sarà disciplinato separatamente e orizzontalmente per tutti i generi alimentari;

considerando che la presente direttiva rispecchia lo stato attuale delle conoscenze in materia; che pertanto ogni modifica mirante ad ammettere innovazioni basate su progressi scientifici e tecnici sarà approvata secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, data la categoria di soggetti ai quali sono destinati questi alimenti, è necessario stabilire senza indugio criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminati;

considerando che, a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle regole generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità2, modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione3;

considerando che la presente direttiva stabilisce e precisa, ove necessario, aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali;

considerando, in particolare, che la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichetta nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso; che, inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8 e dell'articolo 10 della direttiva 79/112/CEE, nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possano pregiudicare la salute dei lattanti;

considerando che, in linea generale, per i prodotti in oggetto sono ammesse indicazioni generali che non siano espressamente vietate, a condizione che siano conformi alle norme relative a tutti i prodotti alimentari e che, ove necessario, tengano conto dei criteri di composizione specificati nella presente direttiva;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione