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Sez. 2, Sentenza n. 8162 del 14/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160583 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE CONGIUNTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160583-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE CONGIUNTA - NECESSITÀ.*

In tema di armi, ai fini dell'attenuante del fatto di lieve entità, l'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur lasciando alla facoltà discrezionale del giudice la valutazione sulla sussistenza o meno dell'attenuante stessa, è incentrato sui due criteri, espressamente indicati dal legislatore, della qualità e quantità delle armi. L'attenuante è pertanto applicabile a fatti che oggettivamente si appalesino di scarsa pericolosità per il numero esiguo delle armi e, soprattutto, per la loro qualità desunta dalle caratteristiche tecniche, dalle modalità d'impiego e dalla loro potenzialità offensiva tale da suscitare quell'allarme sociale cui è improntata la disposizione di legge, sicché anche una sola arma può sconsigliare la concessione dell'attenuante. (V mass n 154781; (V mass n 154337; (Conf mass n 154777 ed ivi citate). In tema di applicabilità dell'attenuante all'arma clandestina, V. Contrasto rv: 900070 in volume 1982, 1, pagina 169.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)