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Sez. L, Sentenza n. 711 del 28/01/1984 (Rv. 432970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN DETERMINATO COMPENSO ANNUO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE EFFETTUATO DAL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN DETERMINATO COMPENSO ANNUO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE EFFETTUATO DAL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - EFFETTI.*

Qualora le parti abbiano espressamente convenuto per una prestazione lavorativa un determinato compenso annuo al netto delle ritenute fiscali, il giudice del merito non può intendere siffatto compenso al lordo di tali ritenute in forza dell'art. 25, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma deve fare riferimento, ove si richieda il pagamento del compenso, ad una diversa e superiore base di calcolo che, nel ricomprendere le trattenute fiscali da corrispondere sulla base del citato d.P.R., garantisca al lavoratore l'erogazione netta pattuita. (V 5228/81, mass n 415999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)