Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
Art. 2 Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ....6
2. Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.
3. I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Art. 3 Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
Art. 4 Coniugi e figli minori
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Art. 5 Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente.
3. Ai fini delle imposte sul reddito:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51;
c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso, da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
5. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti.
Art. 6 Classificazione dei redditi
1. Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
2. Categoria A - Redditi fondiari;
Categoria B - Redditi di capitale;
Categoria C - Redditi di lavoro;
Categoria D - Redditi d'impresa;
Categoria E - Redditi diversi.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Art. 7 Periodo d'imposta
1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
Art. 8 Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.
Art. 9 Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente:
a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati;
b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo;
c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.
3. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.
Art. 10 Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;
b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;
d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;
e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;
f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile;
i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;13
l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente e' soggetto tassazione a norma dell'articolo 13.
2. Sono inoltre deducibili nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessita' delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruita' delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale.
3. Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed 1) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.
Art. 11 Determinazione dell'imposta
1. L'imposta e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'art. 10, le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576.
Art. 12 Redditi soggetti a tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa:
a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54;
b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;
c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute, se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45;
d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47;
e) indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art. 47, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;
f) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia;
g) indennita' percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennita' risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Art. 13 Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata
1. Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati ala lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista del secondo comma dell'art. 11.
2. Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento.
3. Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.
Art. 14 Indennita' di fine rapporto
1. L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e' ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se e' superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se e' superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'.
2. Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.
Art. 15 Detrazioni soggettive dall'imposta
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
detraggono lire trentaseimila per quota esente.
2. Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:
1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
3. L. 12.000 per un figlio;
4. L. 24.000 per due figli;
5. L. 36.000 per tre figli;
6. L. 48.000 per quattro figli;
7. L. 72.000 per cinque figli;
8. L. 108.000 per sei figli;
9. L. 144.000 per sette figli;
10. L. 228.000 per otto figli;
11. L. 108.000 per ogni altro figlio.
12. La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al
lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
13. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila;
3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
14. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di eta' per i quali e' sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
15. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.