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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2322 del 25/01/2023 (Rv. 666677 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Indebita percezione di finanziamenti - Giudizio relativo - Giudicato - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione - Incidenza del giudicato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666677-01

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG)

Il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione al provvedimento sanzionatorio, perché tra i due giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente. La sentenza che definisce il giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti non necessariamente contiene, infatti, l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d'altro canto, non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/1990 num. 3493

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)