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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 25/10/1972 (Rv. 361056 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - DIRITTI DELL'ASSICURATORE - PREMIO - PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO - NOZIONE - PREMIO RATEIZZATO - PAGAMENTO DEL PREMIO INTERO - OBBLIGO DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361056-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - DIRITTI DELL'ASSICURATORE - PREMIO - PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO - NOZIONE - PREMIO RATEIZZATO - PAGAMENTO DEL PREMIO INTERO - OBBLIGO DELL'ASSICURATO.*

Per 'periodo di Assicurazione in corsò, ai fini dell'art 1901 ultimo comma, cod civ deve intendersi il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato, in ogni singolo contratto di Assicurazione, il premio relativo. Pertanto, il contraente inadempiente e tenuto a pagare l'intero premio annuale, anche se ne sia stato pattuito il pagamento in due rate semestrali. (Conf 285'67, mass n 326085; V 319'72, mass n 356184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1896

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)