Sez. 3 - , Ordinanza n. 5124 del 26/02/2020 (Rv. 657135 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda al giudice tributario per l'annullamento degli atti impositivi - Effetti - Interruzione della prescrizione della successiva azione, esercitata dinanzi al G.O., di risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione coattiva - Sussistenza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda di annullamento degli atti impositivi proposta al giudice tributario interrompe e sospende, per tutta la durata di quel processo, la prescrizione dell'azione - successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario - di risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione coattiva, non potendo la pluralità di giudici, ordinari e speciali, prevista per assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)