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Sez. 6, Sentenza n. 634 del 18/05/1971 Ud. (dep. 24/06/1971) Rv. 118499 - 01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - PISTOLA AD ARIA COMPRESSA E ARMA - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1956, N 1452 - NON HA INNOVATO LA NORMATIVA CONCERNENTE LA DETENZIONE E IL PORTO DELLE ARMI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118499-01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - PISTOLA AD ARIA COMPRESSA E ARMA - DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1956, N 1452 - NON HA INNOVATO LA NORMATIVA CONCERNENTE LA DETENZIONE E IL PORTO DELLE ARMI.*

Le pistole ad aria compressa, classificabili tra le armi da sparo in forza dell'art 44, ultimo capoverso, del regolamento al tu di ps, approvato con RD 6 maggio 1940, n 635, non possono essere detenute senza averne fatto denunzia ne possono essere portate senza averne licenza. L'uno e l'altro divieto non sono stati in alcun modo abrogati o modificati dal DL 22 novembre 1956, n 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n 1452, le cui Disposizioni concernono esclusivamente l'acquisto di armi e di materie esplodenti, e non innovano minimamente la normativa concernente la detenzione ed il porto delle armi. (nella specie si trattava di una pistola ad aria compressa in grado di sparare piumini o pallini a 25 metri di distanza, e pertanto potenzialmente atta ad offendere, ancorche non mortale e non micidiale). (V 113659, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1956 num. 1452 art. 4 bis, Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 06/05/1940 num. 635 art. 44, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)