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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6845 del 11/03/2021 (Rv. 661255 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA - Fattura emessa in acconto - Mancata conclusione dell’operazione - Detrazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661255-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione in relazione ad una fattura di acconto alla quale non segua la conclusione dell'operazione è necessario che l'emittente sia in buona fede, ovvero che abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita del gettito fiscale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto abusiva l'operazione costituita dall'emissione da parte della controllata di una fattura di acconto in favore della controllante nella consapevolezza, da parte di quest'ultima, che l'operazione non sarebbe avvenuta ed alla quale aveva fatto poi seguito l'emissione di una nota di credito a storno dell'acconto).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)