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REGOLAMENTO (CE) N. 2038/1999 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Testo in vigore al

Art. 8

1. È previsto, secondo le condizioni del presente articolo, un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo.

2.

Le spese di magazzinaggio

— dello zucchero bianco,

— dello zucchero greggio,

— degli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido,

— degli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido,

— per unità di peso di zucchero prodotto,

— per unità di peso di sciroppi di cui al primo comma, prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali.

fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri. Gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso:

L'importo del rimborso è il medesimo per tutta la Comunità. Questa norma di uniformità si applica anche per il contributo.

3. Il paragrafo 2 non si applica agli zuccheri addizionati con aromatizzanti o coloranti del codice NC 1701 né agli sciroppi addizionati con aromatizzanti o coloranti del codice NC 2106 90 59.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

  1. a) adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo;

  2. b) fissa contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati anche l'importo del rimborso.

5. L'importo del contributo è fissato annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 48. Le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.

Art. 9

1.

Durante tutta la campagna di commercializzazione, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro produttore di zucchero ha l'obbligo di acquistare, alle condizioni che saranno determinate in conformità dei paragrafi 5 e 6, lo zucchero bianco e lo zucchero greggio fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, che vengono offerti, purché sia stato stipulato preventivamente un contratto di magazzinaggio per lo zucchero in causa tra l'offerente e detto organismo.

Gli organismi d'intervento acquistano, secondo i casi, al prezzo d'intervento o al prezzo d'intervento derivato, che si riferisce alla zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.

2. Può essere deciso di accordare premi per lo zucchero che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato ed è reso inadatto all'alimentazione umana.

3. Può essere deciso di accordare restituzioni alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), f) ed h) e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

4.

Sono prese misure appropriate in materia di spese di trasporto e di magazzinaggio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, onde permettere lo smercio di esso nelle regioni europee della Comunità.

Nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere deciso che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole prodotte nella Comunità benefici delle stesse misure di cui al primo comma.

Ai sensi del presente articolo, s'intende per raffineria una unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione dei paragrafi da 1 a 4, le quali possono derogare all'articolo 8 per l'applicazione del paragrafo 4, ed i prodotti dell'industria chimica di cui al paragrafo 3.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 48, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare:

— la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento;

— le maggiorazioni e le riduzioni di prezzi applicabili all'intervento;

— le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento;

— le condizioni per la concessione dei premi e il relativo ammontare;

— le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione e il relativo ammontare;

— le misure di cui al paragrafo 4, secondo comma.

Art. 10

1.

Per contribuire a garantire l'approvvigionamento di tutte o di una delle zone della Comunità, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni alle quali è possibile prendere misure particolari d'intervento in caso di applicazione dell'articolo 22.

Tuttavia, tali misure non possono obbligare i fabbricanti di zucchero della Comunità a vendere zucchero agli organismi d'intervento.

2. La natura e l'applicazione di tali misure d'intervento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 48.

Art. 11

1.

Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento. Può essere tuttavia deciso che gli organismi d'intervento vendano zucchero ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo d'intervento, quando lo zucchero è destinato:

— all'alimentazione degli animali,

— all'esportazione, come tale o dopo trasformazione, in uno dei prodotti di cui all'allegato II del trattato o in una delle merci di cui all'allegato I del presente regolamento.

o

2. In deroga al paragrafo 1, si può decidere che gli organismi d'intervento mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, e operanti nell'ambito di interventi specifici per un aiuto di emergenza, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, per la sua distribuzione gratuita, ad un prezzo inferiore al prezzo d'intervento oppure gratuitamente, per il consumo umano nel mercato interno della Comunità.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni generali per la vendita dei prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e la decisione di messa a disposizione di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

Art. 12

1.

Per assicurare l'approvvigionamento normale di tutte o di una delle zone della Comunità, è previsto l'obbligo permanente di detenere, nel territorio europeo della Comunità, una scorta minima:

  1. a) per lo zucchero di barbabietola prodotto nella Comunità;

  2. b) per lo zucchero di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e per lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 40.

La scorta minima per lo zucchero di cui al primo comma, lettera a), è pari, ad una data determinata, a una percentuale della quota A di ogni impresa saccarifera oppure alla stessa percentuale della sua produzione di zucchero A, qualora quest'ultima sia inferiore alla sua quota A.

La percentuale fissata può essere ridotta.

La scorta minima per lo zucchero di cui al primo comma, lettera b), è pari a una percentuale della quantità di zucchero in questione che un'impresa ha raffinato durante un determinato periodo.

2.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare la data e la percentuale di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonché la percentuale e il periodo di cui al paragrafo 1, quarto comma.

Con la stessa procedura si può prevedere un obbligo equivalente all'obbligo di detenere una scorta minima per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) ed h).

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la riduzione della percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

Capo III. Regime degli scambi con i paesi terzi

Art. 13

1.

Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), f), g) e h) sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 17 e 18.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo casi di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 48:

  1. a) il regime previsto al paragrafo 1 può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e),

  2. b) sono stabiliti il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli.

Art. 14

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di garantire l'approvvigionamento adeguato del mercato comunitario di zuccheri greggi destinati ad essere raffinati rientranti nei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e di melasso rientrante nel codice 1703 mediante l'importazione da paesi terzi, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 48, può sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi all'importazione per detti prodotti e stabilire le modalità di tale sospensione. La sospensione può essere applicata nel periodo in cui il prezzo sul mercato mondiale, maggiorato del dazio all'impostazione che figura nella tariffa doganale comune:

— per lo zucchero greggio, supera il prezzo d'intervento per questo prodotto;

— per il melasso, supera il livello di prezzo corrispondente al prezzo di base del melasso che nella campagna saccarifera presa in considerazione, è stato utilizzato per la determinazione delle entrate derivanti della vendita di melasso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

Art. 15

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, può essere subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.

I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

3.

I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine i prezzi all'importazione cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 48. Tali modalità comportano in particolare:

  1. a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

  2. b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Art. 17

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48.

2.

La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi:

— metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),

— metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell' "esame simultaneo"),

— metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

  1. a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

  2. b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

  3. c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Art. 18

1.

Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c) ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può essere superiore a quella concessa per lo zucchero bianco.

2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:

  1. a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti rientranti nel codice NC 1702 30 91,

  2. b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),

  3. c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

3. La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato I non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

4. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:

  1. a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

  2. b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo tenuto conto delle esigenze di gestione,

  3. c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

5.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 48. In particolare, tale fissazione può aver luogo come segue:

  1. a) periodicamente,

  2. b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Le offerte presentate in una gara sono riconosciute valide soltanto se è stata costituita una cauzione. Salvo casi di forza maggiore la cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti alla gara non sono stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 relative ai prodotti non denaturati e esportati come tali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), si applicano a titolo complementare.

6. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.

8.

L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

  1. a) alla destinazione indicata sul titolo,

  2. b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

o

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/9310.

10. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 48.

11.

La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

— sono stati esportati fuori della Comunità,

— nel caso di una restituzione differenziata hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 8, primo comma, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 48, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

e

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 48.

12. Una restituzione all'esportazione dei prodotti come tali non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è accordata soltanto se:

  1. a) essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità, o

  2. b) sono stati importati nella Comunità conformemente all'articolo 40, o

  3. c) sono stati ottenuti da uno dei prodotti importati in conformità con l'articolo 40.

13. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione dei prodotti come tali, non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), che non sono di origine comunitaria o che non sono stati ottenuti da zuccheri importati nella Comunità in virtù delle disposizioni previste al paragrafo 12, lettera b), ovvero da prodotti di cui al paragrafo 12, lettera c).

14. Il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento previsti e applicabili ai prodotti interessati.

15. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizione relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, nonché la modifica dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Art. 19

1. Il presente articolo si applica alla fissazione della restituzione per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

2. In caso di fissazione periodica per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

  1. a) le restituzioni sono fissate ogni due settimane.

  2. b) la fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, ed in particolare degli elementi seguenti:

    — il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità o il prezzo d'intervento valido per lo zucchero greggio nella zona della Comunità considerata rappresentativa per l'esportazione di tale zucchero,

    — le spese di trasporto dello zucchero dalle zone di cui al primo trattino fino ai porti o altri luoghi di esportazione fuori della Comunità,

    — le spese commerciali, ed eventualmente di carico e scarico, di trasporto e d'imballaggio connesse con la commercializzazione dello zucchero sul mercato mondiale,

    — i corsi o i prezzi constatati sul mercato mondiale dello zucchero,

    — l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 48 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di zucchero da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni;

3. In caso di fissazione mediante gara per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

  1. a) la gara concerne l'importo della restituzione;

  2. b) le autorità competenti degli Stati membri indicono la gara in conformità di un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte lo persone stabilito nella Comunità;

  3. c) le condizioni della gara comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine e sulla base delle offerte ricevute, l'importo massimo della restituzione, per la gara in questione, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 48. Per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero.

  4. d) nel caso in cui l'esportazione possa essere effettuata con una restituzione più bassa di quella risultante dal calcolo della differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale e nel caso in cui per l'esportazione sia prevista una destinazione particolare, può essere prescritto che le autorità competenti di uno Stato membro indicano una gara speciale le cui condizioni prevedono:

    — la possibilità, senza limiti di tempo, di presentare offerte fino al momento della chiusura della procedura di gara,

    — un importo massimo della restituzione, calcolato per l'esportazione in questione sulla base delle necessità;

  5. e) se l'importo della restituzione indicato in un'offerta:

    — e superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati membri la respingono;

    — se non è superiore all'importo massimo, la restituzione che tali autorità devono fissare è quella indicata nell'offerta in questione.

Un quantitativo massimo può essere fissato secondo la stessa procedura;

4. Per lo zucchero greggio:

  1. a) la restituzione è fissata per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/6811;

  2. b) la restituzione fissata periodicamente secondo il paragrafo 2, lettera a):

    — non può superare il 92 % della restituzione fissata per lo stesso periodo per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito,

    — per le operazioni di esportazione di cui trattasi, è moltiplicata per un coefficiente correttore determinato dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato calcolato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68,

  3. c) l'importo massimo previsto al paragrafo 3, lettera c) nell'ambito di una gara non può superare il 92 % dell'importo massimo fissato contemporaneamente secondo lo stesso paragrafo, per lo zucchero bianco.

Art. 20

1.

Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la restituzione è fissata mensilmente tenuto conto di quanto segue:

  1. a) del prezzo del melasso preso in considerazione, per la campagna saccarifera in questione, per la determinazione delle entrate derivanti dalla vendita di melasso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

  2. b) dei prezzi e delle possibilità di smercio del melasso sul mercato della Comunità,

  3. c) dei corsi o dei prezzi del melasso costatati sul mercato mondiale,

  4. d) dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 48 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di melasso da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni.

2.

In circostanze particolari, per determinati quantitativi e per determinate zone della Comunità, l'importo della restituzione può essere fissato in seguito a gara. La gara concerne l'importo della restituzione.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati indicono la gara in base ad un'autorizzazione che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

Art. 21

1.

Un importo di base della restituzione è fissato mensilmente per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

Tuttavia tale fissazione periodica può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 48 se la fissazione periodica della restituzione per lo zucchero bianco come tale è sospeso. In tal caso non si accordano restituzioni.

2. L'importo di base della restituzione prevista per i prodotti di cui al paragrafo 1, escluso il sorbosio, è pari ad un centesimo di un importo fissato tenuto conto:

  1. a) della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base, e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale:

  2. b) della necessità di stabilire un equilibrio tra:

    — l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai tini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi,

    — l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Per il sorbosio, l'importo di base della restituzione è pari all'importo di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla produzione valido in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/8612 per i prodotti di cui all'allegato di detto regolamento.

4. L'applicazione dell'importo di base della restituzione può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

Art. 22

1.

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d),

— in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.

e

2. In deroga al paragrafo 1 se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischia di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Art. 23

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

  1. a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

  2. b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.

Art. 24

1.

Qualora il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale superi il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero in questione. Tale prelievo deve essere applicato qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al premo d'intervento maggiorato di un importo pari alla somma del 10 % del prezzo di intervento più il contributo di magazzinaggio applicabile nel corso della campagna di commercializzazione in questione.

Il prelievo all'esportazione può essere determinato mediante gara. Tranne in caso di gara il prelievo da percepire è quello applicabile alla data dell'esportazione.

2.

Qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato di un importo pari alla somma del 10 % del prezzo d'intervento più il contributo di magazzinaggio applicabile nel corso della campagna di commercializzazione in questione, si può decidere di sospendere il dazio all'importazione applicabile e/o di concedere un aiuto all'importazione del prodotto considerato. Qualora si constati che:

  1. a) l'approvvigionamento della Comunità,

  2. b) l'approvvigionamento di una regione di consumo importante della Comunità,

o

non è più garantito dalle disponibilità comunitarie, la sospensione del dazio all'importazione, la concessione dell'aiuto all'importazione e le relative condizioni sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 37. Tali condizioni riguardano segnatamente il quantitativo di zucchero bianco o greggio oggetto dell'aiuto, la durata per cui quest'ultimo è concesso e, se del caso, le regioni d'importazione.

3.

Sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 48:

  1. a) i prezzi cif di cui ai paragrafi 1 e 2;

  2. b) le altre modalità d'applicazione del presente articolo.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g) e h) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48 disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione fissa i prelievi conseguenti all'applicazione del presente articolo. Tuttavia i prelievi all'esportazione determinati mediante gara sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 48.

Art. 25

1.

Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione delle domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

Capo IV. Regime delle quote

Art. 26

1. Gli articoli da 27 a 39 si applicano per le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001.

2. Fatti salvi il paragrafo 5, l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 30 ovvero, l'articolo 28, paragrafo 5, per il periodo di cui al paragrafo 1, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio corrispondono a quelle assegnate dagli Stati membri per la campagna di commercializzazione 1994/1995.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 1, le quantità di base della produzione A e B di zucchero e di isoglucosio che servono all'assegnazione delle quote sono quelle fissate, secondo il caso, all'articolo 27, paragrafo 3 e all'articolo 28, paragrafo 2.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, per il periodo di cui al paragrafo 1 le quote A e B delle imprese produttrici di sciroppo di inulina corrispondono a quelle assegnate definitivamente dagli Stati membri a norma dell'articolo 29 per la campagna di commercializzazione 1994/1995. Le disposizioni degli articoli 27 e 30 non si applicano a tali imprese.

5.

Per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo agricolo concluso a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, le garanzie di smercio dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inclina prodotti in regime di quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate.

Ai fini del primo comma, viene stabilito, prima del 1o ottobre, per ciascuna campagna di commercializzazione, il quantitativo garantito nell'ambito delle quote sulla base delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di ammasso, di riporto e di saldo esportabile nonché di perdita media prevista a carico del regime di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera d). Qualora da tali previsioni appaia un saldo esportabile, per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto da detto accordo, il quantitativo garantito è ridotto della differenza con la procedura di cui all'articolo 48. Tale differenza viene ripartita tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina in base alla percentuale costituita dalla somma delle quote A e B di ciascun prodotto nella Comunità. Essa viene in seguito ripartita per Stato membro e per prodotto, applicando il correlativo coefficiente di ripartizione indicato nella tabella qui in appresso.

>SPAZIO PER TABELLA>

Lo Stato membro ripartisce quindi la differenza che gli e propria tra le imprese produttrici stabilite nel suo territorio in base al rapporto esistente, per il prodotto di cui trattasi, fra la quota A ovvero B dello stesso e la quantità di base A ovvero B dello Stato membro medesimo, o, a seconda dei casi, la somma delle quote A ovvero B attribuite alle imprese per il prodotto di cui trattasi.

Lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina prodotti al di là del quantitativo garantito sono considerati zucchero C, isoglucosio C o sciroppo di inulina C.

Le modalità di applicazione del primo comma nonché la riduzione del quantitativo garantito e eventualmente la revisione di questo per la fissazione del quantitativo garantito della campagna di commercializzazione successiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48.

6. Il Consiglio adotta anteriormente al 1o gennaio 2001, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, il regime che si applica a decorrere dal 1o luglio 2001 alla produzione di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina.

Art. 27

1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente capo, una quota A e una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che:

— abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1994/1995,

— oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994.

2.

Il Portogallo stabilisce per la propria regione continentale, alle condizioni di cui al presente capo ed entro i limiti delle quantità di base A e B fissate per questa regione al paragrafo 3, la quota A e la quota B di ogni impresa insediata nella regione, in grado di avviare una produzione di zucchero.

Prima di tale attribuzione, il Portogallo può utilizzare fino al 10 % delle quantità di base A e B fissate per la sua regione continentale, a vantaggio delle quote A e B dell'impresa insediata nella regione autonoma delle Azzorre.

3.

Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1, sono fissati i quantitativi di base seguenti:

I. Quantitativi di base

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Quantitativi di base B

>SPAZIO PER TABELLA>

4.

Per il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, fatti salvi il paragrafo 2 e gli articoli 28 e 30, le quote A e B di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio, sono uguali rispettivamente alle quote A e B assegnate per la campagna di commercializzazione 1994/1995. Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in:

  1. a) Austria, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 3, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), per l'Austria;

  2. b) Finlandia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 3, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), per la Finlandia;

  3. c) Svezia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 3, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), per la Svezia.

Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base B fissati al paragrafo 3, punto I, lettera b), e al punto II, lettera b), per la Finlandia.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, in quanto necessario, la qualità tipo per l'isoglucosio e i criteri per l'instaurazione di un sistema di conversione dei quantitativi prodotti in quantitativi della qualità tipo.

6. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo e quelle relative al sistema di conversione di cui al paragrafo 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48.

Art. 28

1.

Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero le quali siano stabilite in tale regione, abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1o luglio 1990 e continuino a produrne dopo tale data.

Ai fini del presente regolamento tale regione corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base:

  1. a) quantitativo di base A: 647703 tonnellate di zucchero bianco,

  2. b) quantitativo di base B: 199297 tonnellate di zucchero bianco.

3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione media annua di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 (in prosieguo: "produzione di riferimento"), un coefficiente corrispondente al rapporto tra, da un lato, il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e, dall'altro, la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1.

4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3.

5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1.

6. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 48.