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REGOLAMENTO (CE) N. 2038/1999 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4); a fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione del suddetto regolamento;

al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti; l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina sono prodotti di sostituzione diretta dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione delle barbabietole o delle canne da zucchero; pertanto, i mercati dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina sono ancor più strettamente connessi tra loro; la situazione della Comunità in materia di edulcoranti si caratterizza per la presenza di eccedenze strutturali ed ogni decisione comunitaria relativa a uno di questi prodotti si ripercuote necessariamente su altri; di conseguenza, è opportuno disporre di un'organizzazione comune dei settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina che tenga conto in modo appropriato delle caratteristiche specifiche di tali produzioni;

per assicurare ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero e, a tal fine, fissare ogni anno un prezzo indicativo per lo zucchero bianco e, per le zone non deficitarie, un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco nonché un prezzo d'intervento per lo zucchero greggio e per ogni zona deficitaria un prezzo d'intervento derivato per lo zucchero bianco ed eventualmente per lo zucchero greggio; l'obiettivo suindicato può essere conseguito prevedendo l'acquisto dello zucchero da parte degli organismi d'intervento ai prezzi d'intervento; inoltre, un sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio per lo zucchero prodotto sia con uni materia di base di origine comunitaria, ivi compreso il melasso, che con zucchero preferenziale può raggiungere lo stesso scopo; di tali garanzie di prezzo date allo zucchero beneficiano di fatto ugualmente gli sciroppi di saccarosio, l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina, i cui prezzi dipendono da quelli dello zucchero;

per non arrecare pregiudizio alle garanzie di prezzo suindicate, gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento se lo zucchero A non è esportato tal quale o sotto forma di prodotti trasformati oppure non è destinato all'alimentazione degli animali; tale regola non consente di mettere all'occorrenza a disposizione di enti caritativi un quantitativo di zucchero destinato al consumo umano nella Comunità; è pertanto opportuno prevedere una simile possibilità, dato che si tratta di azioni specifiche nell'ambito di un aiuto di emergenza, che garantiscono la sicurezza dei rifornimenti e realizzano così, al contempo, un'azione umanitaria; l'efficacia di simili operazioni dipende dalla tempestività della loro realizzazione; è pertanto opportuno prevedere in questo caso l'applicazione della procedura più idonea;

è necessario che la presente disciplina fornisca garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base; è pertanto opportuno fissare per le barbabietole oltre a un prezzo di base anche prezzi minimi delle barbabietole A da trasformare in zucchero A e delle barbabietole B da trasformare in zucchero B, che devono essere osservati al momento degli acquisti effettuati dai fabbricanti di zucchero; è inoltre opportuno prevedere, al fine di assicurare un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti necessari a tal fine ed in particolare disposizioni quadro comunitarie che disciplinino i rapporti contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole, e le disposizioni atte a conseguire tale scopo anche per la canna da zucchero;

nel settore delle barbabietole da zucchero occorre sospendere, durante il periodo di applicazione del regime delle quote di produzione, l'applicazione del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo ai gruppi di produttori ed alle loro unioni5, date le implicazioni in particolare di carattere generale sul funzionamento dell'Organizzazione comune dei mercati dello zucchero;

l'attuazione di un mercato comunitario dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina implica l'instaurazione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della Comunità; un regime degli scambi che comporti dei dazi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il pagamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, volti entrambi a coprire nel settore dello zucchero la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità, se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità e, per quanto riguarda il settore dell'isoglucosio e quello dello sciroppo d'inulina, ad assicurare una certa protezione dell'industria di trasformazione comunitaria di tali prodotti;

come complemento a questo regime di scambi è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

un sistema di scorta minima costituisce una misura efficace per assicurare l'approvvigionamento normale dell'insieme o di una delle zone della Comunità; è anche opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, prevedere disposizioni che consentano di adottare, a talune condizioni, le misure di intervento appropriate; il regime della scorta minima può non essere sufficiente ad assicurare l'approvvigionamento di una o più regioni qualora queste siano colpite da calamità naturali; è pertanto auspicabile consentire alle imprese stabilite in tali regioni di utilizzare a tal fine la loro scorta bloccata di riporto autorizzandole a smerciare tale zucchero prima del periodo di magazzinaggio obbligatorio;

in una situazione di penuria sul mercato mondiale che conduca a prezzi del mercato mondiale superiori ai prezzi della Comunità, o in caso di difficoltà di approvvigionamento normale dell'insieme o di una delle zone della Comunità, occorre prevedere disposizioni appropriate onde evitare tempestivamente che eccedenze regionali siano dirette all'esportazione nei paesi terzi e che un aumento anormale dei prezzi nella Comunità non permetta più di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori a prezzi ragionevoli;

le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi con i paesi terzi, per poterne valutare l'evoluzione e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento; a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera esterna della Comunità; tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante; per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; tali misure devono essere in conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi scaturiti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominati "accordi GATT"); inoltre, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero;

gli accordi GATT sono stati approvati con la decisione 94/800/CE6; l'accordo sull'agricoltura, (in seguito denominato "l'accordo"), prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione; tale accordo prevede la riduzione, per un periodo di transizione, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti;

i motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina un regime di quote di produzione rimangono tuttora validi; tale regime è stato tuttavia adeguato per tener conto dell'evoluzione recente della produzione e dotare la Comunità degli strumenti necessari per garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione della Comunità e il suo consumo; tale regime deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio;

dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziale secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa; nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio di una produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento; tuttavia, per il Portogallo continentale e data l'inesistenza, al momento dell'adesione, di una coltura di barbabietole nella regione, il trattato di adesione ha ammesso la possibilità di attribuire quote ad un'impresa, senza riferimento di produzione, a condizione che essa sia in grado di avviare direttamente una produzione, cioè che essa ne abbia le capacità tecniche;

nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione andranno soddisfatti nel corso di un periodo di transizione, è opportuno mantenere invariate le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le garanzie relative in modo da permettere, tenuto conto degli elementi fondamentali della situazione del settore nella Comunità, il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo; è quindi opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore e il regime delle quote di produzione per un periodo corrispondente al suddetto periodo di transizione, cioè per sei campagne di commercializzazione;

in questo modo il principio della responsabilità finanziaria resterà assicurato attraverso i contributi dei produttori che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base, che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma limitato al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5 % di quest'ultimo prezzo; i produttori di isoglucosio e di sciroppo d'inulina partecipano a determinate condizioni a tali contributi; i limiti indicati non consentono, nelle suddette condizioni, di raggiungere l'obiettivo di autofinanziamento del settore per campagna; è opportuno quindi prevedere la riscossione di un contributo complementare;

per garantire una parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per ogni impresa, tenendo conto della sua partecipazione all'introito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione in causa; a tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita globale constatata e l'introito totale dei contributi alla produzione in causa; si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione in questione;

le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione, tenuto conto del consumo, della produzione, delle importazioni, delle scorte e dei riporti nonché della perdita media prevista a carico del regime di autofinanziamento, superiore a quello fissato dall'accordo; è quindi opportuno prevedere l'adeguamento, per una o più campagne di commercializzazione, delle garanzie risultanti dalle quote per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità;

perché si possa procedere all'adeguamento delle garanzie, occorre innanzi tutto ripartire la differenza constatata per una campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto rispetto alla somma dell'insieme delle quote fissate per i tre prodotti e per la Comunità;

questa prima ripartizione per prodotto deve essere seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno Stato membro, così che l'adeguamento delle garanzie non rimetta in discussione l'equilibrio esistente in materia di quote e di partecipazione agli oneri; a tal fine occorre determinare per Stato membro un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia B sulla base degli oneri massimi ad esse relativi; spetta infine a ciascuno Stato membro interessato procedere alla ripartizione per impresa tenendo conto delle garanzie derivanti per ciascuna impresa dalle proprie quote;

l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero ha stabilito un regime di perequazione delle spese di magazzinaggio; occorre precisare che gli zuccheri oggetto della riduzione di garanzie in base agli obblighi derivanti dagli impegni assunti nell'ambito dell'accordo possono continuare a fruire del rimborso delle spese di magazzinaggio in base a tale regime;

data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di manovra che consenta agli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro il limite del 10 %; data la situazione particolare esistente in questo settore in Spagna, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre non applicare detto limite alle regioni in oggetto nell'attuare i programmi di ristrutturazione;

poiché le quote di produzione attribuite alle imprese costituiscono un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione, i trasferimenti di quote devono essere effettuati prendendo in considerazione l'interesse di tutte le parti in questione ed in particolare quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero;

occorre d'altra parte, al fine di permettere l'ampliamento degli sbocchi dello zucchero e dell'isoglucosio sul mercato interno della Comunità, dare la possibilità di mettere, a talune condizioni da determinare, fuori produzione, ai sensi del regime delle quote, lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione nella Comunità di prodotti non alimentari;

ai sensi della dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto finale del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità ha consentito a procedere ad un esame globale della situazione dell'industria della raffinazione della Comunità e in particolare dell'industria portoghese; tale esame è stato previsto anche per la Finlandia;

da tale esame risulta, per quanto riguarda in particolare un approvvigionamento più regolare ed armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione, che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito, in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di zucchero destinati al consumo diretto nella campagna di commercializzazione 1994/1995; per conseguire tale obiettivo occorre offrire a questa industria la possibilità, entro i limiti del suo fabbisogno presunto, di accedere, a determinate condizioni, a tutti gli zuccheri greggi di origine comunitaria, di origine ACP e/o di altre origini tradizionali da determinare, sulla base di bilanci previsionali e rispettando un certo ordine di priorità, che vada dallo zucchero comunitario e dallo zucchero preferenziale di cui al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE7 allo zucchero importato dai paesi ACP e/o da altri paesi fornitori tradizionali; per lo zucchero greggio importato dai paesi ACP di cui al protocollo n. 8 e dall'India, ad esclusione dello zucchero preferenziale vero e proprio, è opportuno prevedere un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario della raffinazione;

a norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna8, la gestione di tali regimi di importazioni preferenziali deve essere assicurata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

è necessario creare i mezzi per assicurare che lo zucchero greggio di canna importato a norma dei sopra citati regimi preferenziali sia raffinato alle più eque condizioni di concorrenza;

la raffinazione costituisce un'attività importante sia per gli operatori del settore in generale, sia per la Comunità e in particolare per le raffinerie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco; dal punto di vista tecnico, con la raffinazione si hanno prodotti di elevata qualità, ottenuti dallo zucchero di canna, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato; inoltre, dette raffinerie sono insediate direttamente nelle zone di grande consumo; l'industria di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunità un complemento prezioso dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni come la Finlandia, il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale e occidentale;

in una dichiarazione comune concernente lo zucchero sul mercato portoghese, allegata all'atto finale della quarta convenzione ACP-CEE, gli Stati ACP e la Comunità hanno convenuto di proseguire, nell'ambito delle pertinenti disposizioni della convenzione e in particolare dell'articolo 168, paragrafo 2, della stessa, l'esame delle domande presentate dagli Stati ACP per ottenere un accesso preferenziale più ampio al mercato portoghese per lo zucchero ACP; dall'esame di tali domande, che riguardano in effetti l'approvvigionamento dell'insieme delle raffinerie portuali della Comunità, appare opportuno prevedere la possibilità di un accesso prioritario particolare all'importazione degli zuccheri greggi di canna originari dei paesi ACP parti del protocollo n. 8 e dell'India, nel quadro di accordi speciali conclusi tra la Comunità e i paesi di cui al protocollo n. 8 e/o altri paesi e sulla base di un bilancio comunitario, previa utilizzazione per la raffinazione delle disponibilità in zucchero greggio di canna e di barbabietola esistenti nella Comunità e degli zuccheri preferenziali;

fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995 è stato concesso un aiuto comunitario di adattamento all'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nonché alla raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità; questo aiuto finora poteva essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la medesima o per tener conto di una modifica del margine di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione; alla luce dell'esperienza è giustificato il mantenimento di tale regime d'aiuto; vista l'incidenza diretta sul margine di raffinazione dell'evoluzione del contributo di ammasso, è opportuno prevedere un sistema di correzione obbligatoria dell'aiuto di adattamento, in funzione dell'evoluzione di tale contributo per la raffinazione degli zuccheri greggi che beneficiano delle garanzie di prezzo comunitarie o importati da paesi ACP come zuccheri preferenziali;

l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero deve tener conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

a tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie e tale necessità può manifestarsi al momento di ciascun passaggio da una campagna di commercializzazione alla successiva o nel corso di una stessa campagna; occorre pertanto prevedere la possibilità di adottare misure adeguate;

per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione dello zucchero;

la produzione di barbabietole in Italia, a motivo della sua specificità e della dimensione delle aziende agricole nella regione nord, anche se in misura sempre minore, e nella regione centro incontra difficoltà per quanto riguarda l'applicazione di moderni metodi di produzione; per fattori di ordine strutturale, tali difficoltà persistono nella regione sud, regione che del resto è riconosciuta in ritardo dal punto di vista dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale; la coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocoltura; è quindi necessario autorizzare l'Italia a concedere, da un lato, per le regioni nord e centro un aiuto nazionale la cui regressività è distribuita su cinque campagne di commercializzazione e, dall'altro, per la regione sud un aiuto ridotto progressivamente su sei campagne di commercializzazione rispetto alla campagna di commercializzazione 1994/1995;

a norma dell'articolo 110 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Spagna è autorizzata a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietola A e B fino al 31 dicembre 1995; per tener conto di alcune difficoltà sempre esistenti occorre mantenere l'autorizzazione di un aiuto nazionale oltre il 31 dicembre 1995 per un periodo limitato e su base regressiva;

il settore della canna da zucchero in Spagna incontra difficoltà specifiche per mantenersi rispetto ad altre colture; per consentire il mantenimento di tale produzione limitata occorre autorizzare un aiuto nazionale di 6 euro per 100 chilogrammi di zucchero bianco ottenuto da tale coltura;

l'adesione della Comunità all'accordo internazionale sullo zucchero potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure particolari intese a consentire alla Comunità di adempiere agli obblighi assunti nell'ambito di tale adesione; a tal fine occorre creare la possibilità di adottare le misure appropriate nell'ambito del presente regolamento;

le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (4) Cfr. allegato III, parte B.