Sez. 3, Sentenza n. 2513 del 14/09/1963 (Rv. 263880 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - COMMISSIONE - DIFFERENZE - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'AGENTE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - COMMISSIONE - DIFFERENZE - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'AGENTE.*
Il commissionario e l'agente di commercio fanno parte dell'ampia categoria degli imprenditori ausiliari (la quale comprende anche mediatori, spedizionieri ecc). Ma, mentre il commissionario stipula con i terzi in nome proprio (per l'acquisto o la vendita di beni) e per conto del committente, cui gli effetti, attivi e passivi, della contrattazione (tra il commissionario ed i terzi) sono trasferiti con separato negozio, l'agente di commercio promuove la conclusione di contratti (art 1742) per conto di altri (proponente). L'opera, svolta dall'agente di commercio, intesa allo sviluppo della attivita economica del preponente, in una zona determinata, non importa la decisione dell'affare, ma lo svolgimento di Atti preparatori (ad esempio, il fornire le informazioni riguardanti le condizioni di mercato ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari) per conto del preponente, cui e rimessa la conclusione dell'affare e sul quale ricadono le relative obbligazioni. L'agente di commercio, anche quando sia investito dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art 1752 cod civ (cosiddetto 'rappresentante di commerciò) non rimane personalmente obbligato, nei confronti dei terzi, poiche stringe i contratti nel nome del preponente, sul quale riserva l'affare, con gli effetti propri della rappresentanza, sempreche faccia uso espresso di tali poteri, dichiarando di agire in nome del preponente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1752, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)