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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 giugno 1976, causa 56/75

Decisione
decisa il 1976-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:1976:98

Epigrafe

Nella causa 56-75, RAYMOND ELZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34/B/IV, Centre Louvigny, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, convenuta, causa avente ad oggetto: l'annullamento del rifiuto della Commissione di versare la remunerazione del ricorrente in uno Stato diverso da quello in cui l'interessato presta servizio ed il risarcimento dei danni causati, secondo il ricorrente, dal predetto rifiuto; il risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce d'aver subito per colpa della Commissione che gli ha trasmesso tardivamente una citazione in giudizio, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e F. Capotorti, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il sig. Raymond Elz, dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 1956, è stato trasferito il 25 ottobre 1968 da Lussemburgo a Bruxelles, dove è stato assegnato alla direzione generale del controllo finanziario. In occasione del suddetto trasferimento, egli otteneva che i suoi stipendi ed indennità continuassero ad essergli versati presso la Kredietbank di Lussemburgo. Successivamente, il 22 agosto 1974, egli chiedeva che i suddetti versamenti fossero d'allora in poi effettuati presso la Banque Internationale di Lussemburgo, con la quale era in trattative per un'apertura di credito. Con nota del 27 agosto 1974 l'amministrazione respingeva la domanda ed osservava che il versamento dello stipendio in Lussemburgo, in moneta lussemburghese, contrastava nel caso di specie con l'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale. In seguito a ciò il sig. Elz stipulava un contratto d'apertura di credito con un istituto bancario di Bruxelles.
punto 2
Con citazione trasmessa per via diplomatica alla Commissione in data 16 settembre 1974, il ricorrente veniva citato in giudizio dinanzi al juge de paix di Uccie a causa d'una controversia che lo opponeva ai locatori dell'appartamento da lui preso in affitto a Uccie. Essendo questa citazione risultata viziata, il ricorrente veniva citato una seconda volta, il 26 settembre 1974, per il 10 ottobre 1974. L'atto di citazione, di nuovo trasmesso per via diplomatica alla Commissione, veniva da questa fatto pervenire all'interessato il 4 novembre 1974. Il 25 ottobre 1974 il giudice aveva già pronunziato nei confronti del ricorrente una sentenza contumaciale. Respinta la sua opposizione alla sentenza, il ricorrente proponeva appello il 2 ottobre 1975.
punto 3
Il 26 novembre 1974 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, un reclamo, diretto contro il rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda del 22 agosto 1974 e tendente a far constatare che il suddetto rifiuto gli aveva recato pregiudizio. Nello stesso atto, il ricorrente asseriva d'essere stato danneggiato, anche in un'altra occasione, a causa del ritardo con cui la Commissione gli aveva trasmesso la seconda citazione. Non avendo ricevuto risposta al suo reclamo, il ricorrente, in data 26 giugno 1975, presentava ricorso: contro il rifiuto della Commissione del 27 agosto 1974 o, se del caso, contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo del 26 novembre 1974; contro la negligenza dimostrata dalla Commissione nel trasmettergli l'atto di citazione del 26 settembre 1974.
punto 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, il ricorrente ha depositato alcuni documenti concernenti i tassi d'interesse praticatigli nel periodo in questione dalla Banque Internationale di Lussemburgo e dalla Société Générale de Banque di Bruxelles, nonché una copia della sentenza contumaciale del 25 ottobre 1974 e della citazione d'appello del 2 ottobre 1975.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1) Annullare il rifiuto espresso opposto alla domanda del ricorrente di continuare a percepire nel Granducato di Lussemburgo il suo stipendio e le altre spettanze annesse; 2) Dichiarare e statuire che la controparte è tenuta ad effettuare detto pagamento alla banca lussemburghese da designarsi dal ricorrente; 3) In quanto occorra, annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla controparte al reclamo del ricorrente in data 27 novembre 1974; 4) Condannare la controparte a versare al ricorrente, come risarcimento a causa di detto rifiuto e di dette conseguenze, la somma di 30000 franchi belgi per la differenza di interessi, salvo precisazioni in corso di causa, e la somma di 13500 franchi belgi per le spese supplementari, nonchè la somma di 1 franco belga per il danno morale; 5) Statuire che la controparte ha commesso un illecito in occasione della trasmissione degli atti relativi alla lite in atto tra il ricorrente e il suo ex locatore, a proposito dell'appartamento sito in Uccle-Bruxelles, 25, avenue Winston Churchill; 6) Condannare per questo motivo la controparte a versare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni la somma di 1 franco belga; 7) Condannare la controparte alle spese di causa.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
per quanto concerne la prima parte del ricorso: dichiararla infondata; per quanto concerne la seconda parte del ricorso: a) dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento dei danni, formulata nell'ammontare simbolico di 1 franco belga, oppure, b) in subordine, respingere la domanda; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — Sulle conclusioni relative al rifiuto della Commissione di versare lo stipendio del ricorrente nel Granducato del Lussemburgo

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, il rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda del 22 agosto 1974 lede i suoi diritti quesiti, implica uno sviamento di potere e/o di procedura nei suoi confronti e si fonda su di un'errata interpretazione dell'art. 17 n. 1 dell'allegato VII dello statuto.
paragrafo 2
Detta norma si propone in effetti due soli obiettivi:
paragrafo 3
da un lato, evitare all'amministrazione operazioni diverse e costose per il versamento degli stipendi; dall'altro, evitare che il trasferimento di divise dal luogo in cui hanno sede le istituzioni comunitarie in altri paesi possa provocare distorsioni nella politica monetaria dei suddetti paesi.
paragrafo 4
Nella fattispecie, il versamento nel Granducato del Lussemburgo della remunerazione dovuta al ricorrente non implicherebbe operazioni costose e neppure creerebbe distorsioni fra i due paesi interessati in considerazione particolarmente «della speciale situazione della moneta lussemburghese rispetto a quella belga e delle relazioni esistenti fra i due paesi nell'ambito dell'UEBL (Unione economica tra il Belgio e il Lussemburgo)».
paragrafo 5
Il ricorrente fa inoltre valere che, a causa della decisione impugnata egli non ha potuto utilizzare un'importante apertura di credito per cassa che la Banque Internationale di Lussemburgo gli. aveva accordato a condizione che egli facesse versare presso la suddetta banca il proprio stipendio. Il ricorrente non è perciò stato in grado di pagare al suo appaltatore i lavori supplementari da eseguire all'interno d'un immobile in costruzione a Tilly. È stata quindi assai ritardata la consegna dell'immobile con conseguente aumento del prezzo di costruzione e necessità di pagare ulteriormente l'affitto d'un altro appartamento. Al pregiudizio materiale s'aggiunge poi il danno morale dovuto alla ricerca d'un nuovo prestito e ai fastidi procurati da una tale situazione al ricorrente, persona che tra l'altro non gode di buona salute.
paragrafo 6
La convenuta riconosce che il ricorrente, a partire dal suo trasferimento a Bruxelles e fino alla data della decisione impugnata, ha ottenuto dall'amministrazione che il suo stipendio continuasse ad essergli versato in franchi lussemburghesi presso una banca lussemburghese. Sebbene tale vantaggio fosse contrario alle norme dello statuto, esso era stato concesso dall'amministrazione per pura benevolenza, dato che il ricorrente, dopo il suo trasferimento a Bruxelles, era stato costretto durante parecchi mesi a rimanere quasi sempre in Lussemburgo per motivi di salute. La suddetta agevolazione è stata mantenuta, per ragioni inesplicabili, fino al 1974, poiché in seguito a una dimenticanza i servizi competenti non erano stati messi al corrente del fatto che l'interessato s'era effettivamente installato nella sua nuova sede di servizio fin dal 1971. La domanda presentata dal ricorrente nell'agosto 1974 ha permesso di scoprire l'anomalia della situazione.
paragrafo 7
Così stando le cose, non si può dunque parlare di «diritti quesiti». In realtà, il ricorrente ha semplicemente beneficiato d'una tolleranza «contra legem» che, in quanto tale, non può essere fonte di diritti quesiti.
paragrafo 8
D'altra parte, da un punto di vista generale, la nozione di «diritti quesiti» in materia statutaria è quasi sempre priva di rilevanza giuridica, se si considera la natura regolamentare e non già contrattuale del rapporto intercorrente fra il funzionario e la sua istituzione d'appartenenza. A maggior ragione ciò vale per il caso in cui l'istituzione constati che i motivi in base ai quali era stata ritenuta amissibile una tolleranza «contra legem» sono venuti a mancare e che, di conseguenza, questa tolleranza non può più continuare. È del resto pacifico che un atto illegittimo non può mai creare dei diritti quesiti.
paragrafo 9
L'atto impugnato è perfettamente conforme all'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto. Il ricorrente vorrebbe restringere la portata di questa norma sulla base di considerazioni estranee al predetto testo e tali da non poter essere accettate nel silenzio del legislatore. Revocando l'agevolazione controversa, la Commissione agisce quindi nella più stretta legalità e non commette alcuno sviamento di potere. Quest'ultimo gravame non è del resto accompagnato da alcun indizio di fondatezza.
paragrafo 10
Il rifiuto impugnato essendo legittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta infondata.
paragrafo 11
Anzitutto, è pacifico che la revoca d'un atto illegittimo non può costituire un comportamento colposo. In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato né l'esistenza dell'asserito danno, né il suo ammontare. Infine, va ricordato che può essere preso eventualmente in considerazione solo il danno «diretto», mentre le indicazioni fornite nel ricorso non evidenziano un rapporto causale diretto fra il rifiuto impugnato e l'impossibilità assoluta per il ricorrente di ottenere il previsto credito in contanti facendo pervenire alla Banque Internationale di Lussemburgo la remunerazione a lui versata e da lui riscossa in Belgio.
paragrafo 12
Il ricorrente replica che il versamento del suo stipendio nel Granducato del Lussemburgo fino al 1974, lungi dal costituire un'agevolazione «contra legem» motivata da considerazioni umanitarie, rientrava in una politica seguita anche nei confronti di altri lussemburghesi e corrispondeva ad un'interpretazione corretta dello statuto, tenuto conto delle relazioni particolari esistenti fra il Belgio ed il Granducato del Lussemburgo, nonché della prassi seguita dalle istituzioni, che non procedono a pagamenti in contanti.
paragrafo 13
Il ricorrente si dilunga poi sul problema dell'eventuale revoca degli atti amministrativi. Dopo aver osservato che, se il principio del rispetto dei diritti quesiti non ha molto rilievo nel caso di atti normativi, esso si applica per contro quando si tratti d'atti amministrativi individuali, egli rinvia in particolare al diritto nazionale di taluni Stati membri, nel quale la revoca d'un atto amministrativo, ammessa entro un termine ragionevole oppure entro il termine di presentazione d'un ricorso od un termine conforme alla buona fede, è considerata tardiva se interviene, come nel caso di specie, 6 anni dopo l'emanazione dell'atto.
paragrafo 14
Nel caso di specie, poi, la revoca è talmente tardiva che la violazione dell'art. 17, n. 1, così compiuta dalla Commissione, può solo essere stata motivata da malanimo nei confronti del ricorrente e costituisce perciò sviamento di potere. Il ricorrente ritiene che esista a favore della sua tesi «un insieme di indizi sufficienti», ma si rimette in proposito al giudizio della Corte.
paragrafo 15
Affrontando infine il problema del risarcimento dei danni, il ricorrente produce alcuni documenti (allegati 3 — 8 della replica) e preannuncia il deposito di altro materiale di prova, al fine di dimostrare l'esistenza d'un danno materiale dovuto all'atto controverso. Il danno deriverebbe in particolare
paragrafo 16
dalla differenza ira il tasso d'interesse del prestito precedentemente trattato e quello del nuovo prestito contratto in Belgio con la Banca Copine, sino a concorrenza della somma che sarebbe stata ottenuta col prestito lussemburghese; dalle spese dell'atto ipotecario concernente questa parte del prestito belga.
paragrafo 17
D'altra parte, il ricorrente precisa che, riferendosi la sua domanda esclusivamente alla liquidazione di un danno diretto ed immediato, ogni discussione sull'esistenza d'un sufficiente rapporto causale tra il danno e l'atto controverso, appare superflua. Non è neppure necessario dimostrare che il danno subito era inevitabile. Una tale esigenza è infatti in contraddizione col principio generalmente ammesso secondo cui, in materia di responsabilità aquiliana, è sufficiente che nella catena degli antecedenti causali vi sia un atto colposo perchè quest'ultimo possa essere ritenuto causa del pregiudizio.
paragrafo 18
Nella sua controreplica, la convenuta insiste sui motivi di pura benevolenza che avrebbero giustificato l'agevolazione concessa al ricorrente tra il 1968 ed il 1974. D'altra parte, se si considera che la revoca dell'atto controverso sarebbe giustificata tanto nel caso di errore di fatto quanto nel caso di errore di diritto nell'applicazione dell'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, a maggior ragione essa va considerata legittima quando all'origine della precedente situazione si trovi una tolleranza «contra legem».
paragrafo 19
L'interpretazione dell'art. 17, n. 1, prospettata dal ricorrente è d'altronde inaccettabile per varie ragioni. In effetti:
paragrafo 20
nonostante l'asserita «ratio legis» invocata dal ricorrente, la Commissione effettua da lungo tempo versamenti di stipendi in ciascuno degli Stati membri, sia che si tratti di remunerare dipendenti che svolgono le proprie funzioni nei suddetti Stati, sia che si tratti di procedere a loro profitto, in forza dei nn. 1 e 3 dell'art. 17, a trasferimenti di emolumenti in Stati diversi da quello in cui essi prestano servizio. Ali uopo la Commissione dispone di un conto bancario in ciascuno Stato membro. Quando l'amministrazione versa una somma ad un dipendente che presta servizio in un determinato Stato membro, lo fa attraverso il conto bancario aperto nel suddetto Stato e non già trasferendo divise dallo Stato in cui hanno sede le Istituzioni. La speciale situazione della monete lussemburghese rispetto alla moneta belga e l'esistenza dell'UEBL sono quindi irrilevanti; l'art. 20 dello statuto — che obbliga il dipendente a risiedere nella sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni — ha indotto il legislatore a disporre che il dipendente sia pagato nella moneta del luogo in cui svolge le proprie funzioni o del luogo vicino, in cui risiede; la tesi del ricorrente porterebbe — se fosse accolta — ad una discriminazione nei confronti di quei funzionari che non siano né belgi, né lussemburghesi.
paragrafo 21
La Commissione ribadisce poi il proprio punto di vista sull'infondatezza del gravame di sviamento di potere tanto più che la domanda presentata dal ricorrente nell'agosto del 1974 non indicava chiaramente i motivi per cui l'interessato avrebbe dovuto percepire il proprio stipendio presso la Banque Internationale di Lussemburgo.
paragrafo 22
Per quanto riguarda infine la domanda di risarcimento dei danni, la convenuta osserva che gli elementi forniti dal ricorrente non bastano a dimostrarne la fondatezza. Essi non forniscono la necessaria prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno, in particolare con riferimento
paragrafo 23
alla differenza dei tassi d'interesse; al peso futuro dell ammortamento del nuovo prestito in paragone all'ammortamento del prestito precedentemente trattato con la Banque Internationale di Lussemburgo. Nulla può essere dimostrato al riguardo, considerata la variabilità del tasso d'interesse del nuovo prestito. Il danno che il ricorrente asserisce d'aver subito non è per ora determinabile: esso non è dunque né certo, né attuale; alle spese supplementari connesse all'accensione di una ipoteca a garanzia del prestito. Il problema di queste spese dipende in realtà da quello più generale sopra esaminato. D'altra parte, la cifra avanzata dal ricorrente si fonda su dati fittizi e non reali.
paragrafo 24
La convenuta sottolinea infine ancora una volta che non risulta dimostrata, nel caso di specie, l'impossibilità d'una soluzione alternativa più vantaggiosa, per il ricorrente, del «prestito COPINE». Per di più, essa non può assumersi la responsabilità d'un danno che, anche ove fosse dimostrato, si sarebbe pur sempre potuto evitare se il ricorrente non avesse troncato anzitempo le trattative con la Banque Internationale di Lussemburgo. (cfr allegati alla controreplica).

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › B — Sulle conclusioni relative al comportamento colposo della Commissione

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la Commissione è in colpa per avergli fatto pervenire tardivamente l'atto di citazione del 26 settembre 1974 (allegato 10 della replica). Tale atto essendogli stato notificato appena il 4 novembre 1974, il ricorrente non ha potuto evitare che il 26 ottobre 1974 venisse pronunziata nei suoi confronti una sentenza contumaciale. Il ricorrente ha dovuto proporre opposizione alla suddetta sentenza ed ha subito perciò un danno che la Commissione deve risarcirgli.
paragrafo 2
La convenuta riconosce d'aver ricevuto dal ministero degli affari esteri belga, in data 26 settembre 1974, due copie d'un atto di citazione da trasmettere al sig. Elz. Nei giorni successivi, il servizio competente cercò più volte di avvisare l'interessato, telefonandogli in ufficio. Poiché l'interessato non rispondeva, si fecero dei controlli e si constatò che egli era assente ingiustificato. Soltanto verso il 10 ottobre 1974 il ricorrente faceva pervenire all'amministrazione un certificato medico in cui s'attestava che la sua inabilità al lavoro veniva prolungata dal 23 settembre 1974 al 14 ottobre 1974. Non conoscendo l'esistenza di questo certificato, il 10 ottobre 1974 il servizio competente aveva restituito al ministero belga il plico giudiziario indirizzato al sig. Elz, precisando che il suddetto plico non aveva potuto essere trasmesso al destinatario ed invitando il ministero a portare questa circostanza a conoscenza delle autorità giudiziarie. Con lettera del 24 ottobre 1974, giunta alla Commissione il giorno successivo, il ministero belga sollecitava nuovamente la Commissione a fare il possibile per trasmettere all'interessato l'atto di citazione a lui diretto. Detto atto veniva finalmente consegnato al sig. Elz il 4 novembre 1974.
paragrafo 3
La convenuta precisa che, nelle azioni civili intentate contro dipendenti della Commissione, gli attori, pur conoscendo l'indirizzo dei convenuti, preferiscono talvolta effettuare le necessarie notifiche per via diplomatica. Benché questa forma di notifica delle comunicazioni giudiziarie non sia prevista dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, la Commissione ha di regola dato seguito agli inviti rivoltile dalle autorità nazionali. Tuttavia essa non può garantire la trasmissione di questi plichi giudiziari se non nel caso in cui il dipendente si trovi al suo posto di layoro e possa quindi riceverli personalmente oppure si trovi, perlomeno, in congedo regolare. Certo, la Commissione aveva accettato una prima volta, a titolo eccezionale, di inviare, il 20 settembre 1974, al domicilio dell'interessato un proprio dipendente latore d'un plico giudiziario, ma da un lato la lettera con cui, in data 16 settembre 1974, il ministero belga le aveva trasmesso questo plico, recava la menzione «Urgente», e d'altro lato, l'interessato poteva, in quel periodo, essere ancora considerato assente per malattia. Diversa era invece la situazione nel momento in cui la Commissione ricevette la lettera del ministero belga del 26 settembre 1974, dato che il plico non recava la menzione «urgente» e che il suo destinatario, assentatosi senza giustificazione, doveva sopportare i rischi e i pericoli del suo comportamento irregolare.
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'ammontare del presunto danno, la convenuta osserva che le somme reclamate dal ricorrente non sono accompagnate da alcun documento giustificativo.
paragrafo 5
Il ricorrente contesta che la sua assenza dal servizio nei giorni in cui la Commissione avrebbe tentato vanamente di trasmettergli il plico giudiziario del 26 settembre 1974 potesse essere ritenuta irregolare, dal momento che fin dall'8 settembre 1974 egli era stato posto sotto osservazione e si trovava in cura alla Clinica St. Jean di Bruxelles. Un primo certificato medico, che gli riconosceva un'incapacità lavorativa fino al 13 ottobre 1974, fu rilasciato il 7 ottobre 1974 e presentato, al fine di regolarizzare l'assenza, il giorno successivo. Esso fu poi confermato da un nuovo certificato del 15 aprile 1975 (allegato 9 della replica). Per di più, il comportamento della convenuta è stato comunque colposo. La trasmissione di documenti giudiziari per via diplomatica non è una facoltà dell'amministrazione. Detta trasmissione, non essendo contemplata da alcuna norma di legge, non solo risulta irregolare dal punto di vista del diritto belga, ma implica altresì notevoli rischi. Essa non può funzionare correttamente che se l'istituzione si mostra diligente non solo nei confronti del funzionario che si trova al suo posto di lavoro, ma anche di chi, per ragioni diverse, risulti assente. Se, malgrado questa diligenza, il plico non potesse venir recapitato direttamente al destinatario, l'istituzione dovrebbe restituirlo immediatamente al ministero degli esteri, per permettere al giudice di constatare che esso non è stato notificato, oppure cercare con tutti i mezzi di avvertire il dipendente. Il comportamento tenuto dalla Commissione nel caso di specie è stato invece irresponsabile e al tempo stesso incoerente. In occasione della prima citazione (16 settembre 1976) la Commissione, pur avendo constatato che il ricorrente non era al suo posto di lavoro, incaricò un dipendente di recarsi al suo domicilio per consegnarli di persona la citazione. Per quanto riguarda invece la seconda citazione (quella del 26 settembre 1974), la Commissione afferma d'essersi limitata a telefonare, più volte, al ricorrente in ufficio, senza peraltro informarsi dei motivi della sua assenza.
paragrafo 6
La convenuta afferma una cosa inesatta quando sostiene che il secondo plico non recava, a differenza del precedente, la menzione «urgente». Tutti i documenti giudiziari portano sulla busta chiusa la menzione «pro justitia — da consegnare con urgenza». Inoltre, la Commissione non può ignorare che il termine normale di comparizione è, in Belgio, di otto giorni. Infine, le lettere con cui il ministero belga trasmise alla Commissione le due citazioni sono assolutamente identiche (allegati 4 e 6 del controricorso). D'altra parte, visto che il ricorrente aveva ripreso il lavoro al termine del periodo di malattia previsto dal certificato medico, cioè il 13 ottobre 1974, ci si può ben chiedere perché l'atto di citazione gli sia stato trasmesso solo il 4 novembre 1974.
paragrafo 7
Quanto al danno subito, esso è stato causato, secondo il ricorrente, dalla situazione di fatto determinatasi in seguito al comportamento colposo della Commissione. Egli aveva in corso una controversia dinanzi al giudice belga perchè era allora convinto di non dovere più, a causa d'un contratto di cessione dell'affitto, le somme pretese dal suo locatore. Essendo invece risultato che una simile cessione non liberava il locatario dai suoi obblighi, il ricorrente aveva versato le somme controverse, per cui era rimasto da risolvere soltanto il problema della validità dell'atto di citazione e dell'addebito delle relative spese.
paragrafo 8
Ora, per quanto concerne le spese di opposizione e l'indennità di procedura, non si sa ancora attualmente se il ricorrente sarà condannato a queste spese e se riceverà questa indennità. Per contro, è sicuro il danno derivante dai maggiori onorari, anche se, come negli altri casi, il suo ammontare non può ancora essere fissato con certezza. Mosso da una «preoccupazione di delicatezza nei confronti tanto del suo datore di lavoro quanto del suo avvocato» il ricorrente conclude reclamando un risarcimento simbolico di 1 FB e si dichiara disposto a rinunciare, in caso di vittoria processuale, alle spese di opposizione e all'indennità di procedura.
paragrafo 9
La convenuta ribadisce che il ricorrente andava considerato in assenza irregolare nel periodo in cui la Commissione tentò invano di reperirlo al suo posto di lavoro per consegnarli il plico giudiziario controverso. Per quanto un certificato medico presentato successivamente potesse regolarizzare con effetto retroattivo tale situazione, resta pur sempre vero che fino al momento della presentazione del suddetto certificato l'assenza del ricorrente andava considerata irregolare a partire dalla data in cui egli avrebbe dovuto normalmente riprendere servizio.
paragrafo 10
La convenuta nega inoltre che l'intervento della Commissione nella trasmissione delle comunicazioni giudiziarie ai propri dipendenti sia stato inteso, nell'ambito degli accordi verbali fra la predetta istituzione ed il ministero degli affari esteri belga, nel senso di porre a carico della Commissione un obbligo identico a quello ricadente sugli ufficiali giudiziari. Essa dichiara inoltre di ignorare l'esistenza delle presunte circolari menzionate dal ricorrente e conferma le considerazioni svolte nel controricorso in merito ai limiti entro i quali essa garantisce la consegna degli avvisi giudiziari ed alle responsabilità che incombono in questo campo ai dipendenti che si trovano in assenza irregolare.
paragrafo 11
La domanda di risarcimento dei danni, del resto, è irricevibile per mancanza di interesse ad agire del richiedente. Dai dati forniti dal ricorrente (allegati 11-13 della replica), risulta che in realtà egli non aveva motivo di fare opposizione alla sentenza contumaciale del 25 ottobre 1974: in primo luogo, egli non contestava la fondatezza della sentenza, dato che nel frattempo aveva provveduto al pagamento delle somme litigiose; in secondo luogo, la sua opposizione è stata respinta il 25 giugno 1975. In queste condizioni, il danno rappresentato dalle spese di opposizione va sopportato dal ricorrente medesimo. Tali spese non si trovano in un rapporto di causalità diretta e necessaria con il comportamento colposo rimproverato alla Commissione, essendo invece dovute all'opposizione presentata temerariamente, o perlomeno senza troppa riflessione, dal ricorrente.
paragrafo 12
Il ricorrente ha presentato appello contro la sentenza che rigettava la sua opposizione. Ora, delle due l'una: o il giudice d'appello cassa la sentenza impugnata, ed allora bene avrebbe fatto il ricorrente a proporre appello, se non altro per ricuperare le spese, oppure respinge l'appello, ed allora sarebbe dimostrato una volta di più che il ricorrente ha proposto un'opposizione palesemente infondata.
paragrafo 13
In ogni caso, risulterebbe da queste circostanze e dall'ammissione stessa del ricorrente, il quale ha constatato l'impossibilità di accertare per il momento l'importo esatto dell'asserito danno, che non potendosi parlare d'un danno certo, attuale e causato direttamente da un comportamento colposo della Commissione, non si può nel caso di specie riconoscere un interesse ad agire del ricorrente.
paragrafo 14
La convenuta conclude perciò:
paragrafo 15
a) a titolo principale, che la domanda di risarcimento dei danni sia dichiarata irricevibile, per mancanza d'un interesse ad agire certo ed attuale del ricorrente; b) in subordine, che la domanda sia respinta, dato che la Commissione non ha agito colposamente e l'asserito danno non appare né certo, né attuale, né legato alla presunta colpa della Commissione da un nesso di causalità diretta e necessaria.

SENTENZA › In fatto › IV — Procedura orale

paragrafo 1
Le parti sono state sentite all'udienza del 6 maggio 1976; l'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 3 giugno 1976.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/3 Con ricorso proposto il 26 giugno 1975, il ricorrente, dipendente della Commissione delle Comunità europee a Bruxelles, chiede l'annullamento della decisione implicita di rigetto del suo reclamo del 26 novembre 1974. Il reclamo aveva ad oggetto, da una parte, la revoca della decisione con cui la Commissione in data 27 agosto 1974 s'era rifiutata di continuare a versare lo stipendio dell'interessato presso una banca con sede in Lussemburgo, e, dall'altra, la constatazione d'un comportamento colposo della Commissione consistente nel ritardo con cui quest'ultima aveva trasmesso all'interessato un atto giudiziario a lui destinato. Con il predetto reclamo, il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni morali e materiali che asseriva d'aver subito in seguito alle irregolarità da lui denunciate.
paragrafo 2
4/6 Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'autorità gerarchica entro i termini fissati dallo statuto, il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 91 dello statuto. Considerato il tenore del reclamo, la circostanza che il ricorso comporti due differenti azioni — l'una volta contro il rifiuto della Commissione di versare la retribuzione del ricorrente presso una banca con sede in Lussemburgo, l'altra diretta contro l'asserita colposa omissione della Commissione consistente nel non aver fatto tempestivamente pervenire all'interessato l'atto giudiziario che gli era destinato — si spiega con la preoccupazione di mantenere il legame che l'art. 91, n. 2, dello statuto fissa tra il ricorso ed il reclamo che deve precederlo. Tale circostanza non può quindi, nel caso di specie, implicare l'irricevibilità del ricorso.
paragrafo 3
7/8 Il ricorrente sostiene innanzitutto che il rifiuto della Commissione di continuare a versargli la retribuzione presso un instituto bancario d'uno Stato diverso da quello in cui egli presta servizio si fonda su di un'errata interpretazione dell'art: 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto. Detto articolo non impedirebbe, per di più, di versare presso una banca con sede nel Granducato del Lussemburgo gli emolumenti dovuti ai dipendenti di nazionalità belga e lussemburghese in servizio a Bruxelles, considerate la situazione della moneta lussemburghese rispetto a quella belga e le relazioni esistenti fra il Granducato del Lussemburgo ed il Belgio nell'ambito dell'UEBL, unione regionale alla quale il trattato non può, in forza del suo articolo 233, recare pregiudizio.
paragrafo 5
10/15 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto: «le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni». Risulta dal testo di questa e di altre disposizioni dello stesso articolo che il principio enunciato al n. 1 costituisce una regola generale, cui non si può derogare se non in situazioni espressamente contemplate dallo statuto. Il n. 2 dell'art. 17, mentre consente al funzionario di trasferire, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti nella moneta dello Stato membro in cui si trova il suo domicilio o di quello in cui si trova la residenza d'un familiare a suo carico, limita però il trasferimento regolare di dette somme ad un importo prefissato o, se del caso, a quello strettamente necessario per far fronte agli impegni che il funzionario abbia assunto nei predetti Stati membri. Il n. 3 precisa d'altronde che, a prescindere da questi trasferimenti regolari, il funzionario può essere autorizzato a far trasferire le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra «soltanto eccezionalmente e per casi debitamente giustificati». Le succitate disposizioni escludono la possibilità d'un trasferimento regolare di tutti gli emolumenti dovuti ad un dipendente. Ne consegue che le deroghe, di cui può essere oggetto il principio enunciato al n. 1 dell'art. 17, non possono consentire ad un dipendente di pretendere che l'istituzione d'appartenenza gli versi la remunerazione in uno Stato diverso da quello in cui presta servizio. Ciò comporterebbe infatti il regolare trasferimento di tutta la remunerazione.
paragrafo 6
16/17 Di conseguenza, il rifiuto espresso dalla Commissione il 27 agosto 1974 discende da una corretta applicazione dell'art. 17 dell'Allegato VII dello statuto ed il ricorrente non può pretendere di continuare ancora a beneficiare dell'agevolazione controversa.
paragrafo 7
18/20 La revoca «ex nunc» della predetta agevolazione, che era irregolare dal punto di vista statutario, non lede alcun diritto quesito. È infatti emerso, nella fase scritta ed in quella orale del procedimento, che l'agevolazione fatta al ricorrente, dal momento in cui prese servizio a Bruxelles e fino all'entrata in vigore dell'atto impugnato, era frutto vuoi d'una svista, vuoi d'una tolleranza amministrativa dei competenti servizi della Commissione. Considerate le circostanze di fatto e di diritto che hanno accompagnato tale svista o tale tolleranza, il mantenimento dell'agevolazione durante il periodo in esame appare come un provvedimento di carattere precario, che non implicava da parte dell'amministrazione alcuna decisione implicita che potesse creare un diritto in capo all'interessato.
paragrafo 8
21/22 Infine, l'atto impugnato non contrasta nemmeno con l'art. 233 del trattato, secondo il quale le disposizioni del trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento di unioni regionali del tipo dell'Unione economica tra il Belgio e il Lussemburgo. Se è vero che l'UEBL comporta per i due paesi associati una situazione particolare sul piano monetario, sarebbe pur sempre eccessivo affermare che la possibilità, per i funzionari di nazionalità belga o lussemburghese, di derogare all'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto rappresenti una condizione indispensabile dell'esistenza e del funzionamento dell'Unione e non possa essere toccata dal trattato CEE.
paragrafo 10
24/25 Il ricorrente fa poi carico alla Commissione d'aver agito colposamente per avergli fatto pervenire soltanto il 4 novembre 1974 un atto di citazione del 26 settembre 1974, col quale lo si invitava a comparire il 10 ottobre 1974 dinanzi al juge de paix di Uccie. Secondo il ricorrente, la trasmissione tardiva del documento gli ha causato danni materiali e morali, di cui egli chiede ora riparazione.
paragrafo 11
26/27 È noto che, in occasione d'azioni di diritto privato intentate contro dipendenti della Commissione, atti od avvisi giudiziari diretti a questi ultimi sono di frequente trasmessi, tramite il ministero degli affari esteri, alla Commissione, affinché li faccia pervenire agli interessati. È parimenti noto che, di regola, la Commissione aderisce all'invito delle autorità nazionali di consegnare, contro ricevuta, il documento al suo destinatario.
paragrafo 12
28/29 Secondo la convenuta, a prescindere dal fatto che una simile forma di notifica non è assolutamente prevista dal protocollo sui privilegi e sulle immunità, la Commissione può garantire la consegna del documento solo quando il dipendente è presente sul luogo di lavoro o, in caso d'assenza, si trova in regolare congedo. Essa non sarebbe quindi tenuta ad estendere il proprio intervento fino a reperire il dipendente che si sia assentato irregolarmente: il dipendente che si assenta senza giustificato motivo deve affrontare in pieno il rischio di eventuali conseguenze negative derivanti da tale situazione.
paragrafo 13
30/34 La convenuta precisa d'altronde che, ricevute in data 26 settembre 1974 dal ministero degli affari esteri belga due copie d'un atto di citazione destinato al ricorrente, essa avrebbe tentato più volte nei giorni successivi di avvisare l'interessato, telefonandogli in ufficio. Poiché l'interessato non rispondeva e non aveva, d'altra parte, presentato alcun certificato medico, il servizio incaricato della trasmissione del documento avrebbe concluso che egli si trovava in stato d'assenza irregolare. Non essendo poi venuto a conoscenza del fatto che, intorno al 10 ottobre 1974, l'interessato aveva presentato un certificato medico del 7 ottobre che lo dichiarava inabile al lavoro fino al 13 dello stesso mese, il suddetto servizio, in data 10 ottobre 1974, avrebbe rispedito il plico al ministero degli affari esteri belga. Con lettera del 24 ottobre 1974, pervenuta alla Commissione il giorno successivo, il ministero avrebbe pregato nuovamente la Commissione di fare tutto il possibile per trasmettere all'interessato l'atto di citazione di cui s'è detto. Tale atto sarebbe stato finalmente notificato al ricorrente il 4 novembre 1974, dato che il servizio competente sarebbe stato informato con ritardo della presentazione del certificato medico.
paragrafo 17
38/41 Benché risulti che, in seguito alla tardiva notifica dell'atto di citazione, il juge de paix di Uccie ha pronunziato una sentenza in contumacia del ricorrente non è stato tuttavia dimostrato che quest'ultimo abbia subito un danno materiale. Lo stesso vale per l'asserito danno morale, giacché la reputazione del ricorrente, il quale per di più ha finito per riconoscere il debito oggetto della controversia dinanzi al juge de paix di Uccie, non è stata in alcun modo lesa dal comportamento della Commissione. Di conseguenza, il ricorso va respinto.
punto 9
Da un altro punto di vista, poiché il ricorrente ha beneficiato, dopo la sua assegnazione a Bruxelles e fino al 22 agosto 1974, di versamenti effettuati nel modo di cui sopra, la revoca, a partire dalla suddetta data, di tale beneficio violerebbe i suoi diritti quesiti.
punto 23
Per questi motivi il ricorso va quindi ritenuto infondato nella parte in cui tende ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 27 agosto 1974 ed il risarcimento dei danni che la suddetta decisione avrebbe arrecato al ricorrente.
punto 35
Se è vero che non esiste nel diritto comunitario alcuna norma che imponga alla Commissione di curare la trasmissione dei plichi giudiziari affidatile dalle autorità nazionali belghe affinché essa li faccia pervenire ai destinatari, non si può negare che, una volta accettato un simile impegno, la Commissione sia tenuta a provvedere con la necessaria diligenza alla tempestiva consegna del documento all'interessato, ovvero, in caso di mancata consegna, a restituire rapidamente il documento in modo che le autorità nazionali possano tentare altre forme di notifica.
punto 36
Il fatto che un dipendente si trovi, nel momento in cui un documento dovrebbe essergli notificato, in stato d'assenza irregolare può, a norma dello statuto, giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari, ma non può dispensare la Commissione dall'adempiere con diligenza l'obbligo di trasmettere il documento al dipendente interessato, spedendolo se del caso al suo domicilio privato od a qualsiasi altro indirizzo che il dipendente abbia reso noto.
punto 37
Nella fattispecie, la Commissione ha trascurato di procedere ad una notifica in tale forma ed il suo comportamento appare perciò colposo e tale da renderla responsabile dei danni eventualmente subiti dal ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
42/44 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente. Tuttavia, ai sensi del-l'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

O'Keeffe Mertens de Wilmars Capotorti Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 giugno 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della prima sezione A. O'Keeffe

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