Sez. 1 - , Sentenza n. 19927 del 10/08/2017 (Rv. 645513 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Fallimento - Segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice civile - Proponibilità nel corso di qualunque fase del giudizio - Provenienza dal giudice delegato di procedura prefallimentare poi estinta - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.
L'art. 7, n. 2, l.fall. attribuisce al P.M. la legittimazione ad avanzare l’istanza di fallimento, sulla base di una segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l’abbia rilevata, in qualsiasi fase di un procedimento civile, non richiedendosi al segnalante neppure di effettuare una delibazione sommaria dello stato d’insolvenza, la cui valutazione è rimessa al P.M. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la segnalazione, trasmessa al P.M. dal giudice delegato di una diversa procedura fallimentare, promossa nei confronti della stessa parte e conclusasi con la dichiarazione di non luogo a procedere per desistenza del creditore istante).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 7 lett. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)