Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo VII. Pubblicità televisiva e televendita
Art. 19
1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.
2. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati sono ammessi negli eventi sportivi. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.
Art. 20
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.
2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. La trasmissione di televendite è proibita durante i programmi per bambini. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.
Art. 21
È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.
Art. 22
La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;
f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Art. 23
1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;
b) agli annunci di sponsorizzazione;
c) agli inserimenti di prodotti;
d) agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.
Art. 24
Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.
Art. 25
La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all’autopromozione.
A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né l’articolo 20, né l’articolo 23.
Art. 26
Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell’Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.
Capo VIII. Tutela dei minori nelle trasmissioni televisive
Capo IX. Diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive
Art. 28
1. Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l’emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.
5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.
Capo ix bis. Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video
Art. 28 bis
1. Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.
2.
Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se:
a) ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure
b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.
Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «impresa madre»: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;
b) «impresa figlia»: un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo;
c) «gruppo»: l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.
4.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.
Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.
5. Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l'articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.
6.
Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul loro territorio e indicano su quale dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 si fondi la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.
La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.
7. Qualora, nell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA formula tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.
Art. 28 ter
1. Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.
2.
Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.
Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.
Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.
Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
3.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.
Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.
Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:
a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;
b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;
d) istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;
e) istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
j) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.
5. Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.
6. Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.
7. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.
9. La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.
10. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.
Capo X. Comitato di contatto
Art. 29
1. È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
2. I compiti del comitato di contatto sono:
a) agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione della stessa, in particolare dall’applicazione dell’articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;
c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire;
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico;
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell’Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.
Capo XI. Autorità e organismi di regolamentazione degli stati membri
Art. 30
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, uno o più organismi nazionali di regolamentazione o entrambi. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.
2.
Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale.
Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano che le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione siano chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori dell'ERGA. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di loro bilanci annuali, che sono resi pubblici.
5. Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.
6.
Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.
In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.
Art. 30 bis
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.
2. Nel contesto dello scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, quando le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro destinatario.
3. Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro il cui territorio è destinatario di un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro invia una richiesta relativa alle attività di tale fornitore all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su di esso, quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi eventuali limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro destinatario fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.
Art. 30 ter
Capo XII. Disposizioni finali
Art. 31
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.
Art. 32
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 33
La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.
Al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso di proposte per il riesame, dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto.
La Commissione tiene il comitato di contatto e l'ERGA debitamente informati in merito ai rispettivi lavori e attività.
La Commissione assicura che le informazioni ricevute dagli Stati membri su eventuali misure adottate nei settori coordinati dalla presente direttiva siano comunicate al comitato di contatto e all'ERGA.
Art. 33 bis
1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e adottano misure a tal fine.
2. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni.
Art. 34
La direttiva 89/552/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.
Art. 35
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.