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Sez. 2, Sentenza n. 265 del 04/02/1971 (Rv. 349724 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CHIAREZZA DEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1971-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349724-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - CHIAREZZA DEI MOTIVI.*

La prescrizione dell'art 360 n 4 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita i motivi per i quali si chiede la Cassazione della sentenza con la indicazione delle norme violate, non deve essere interpretata nel senso che occorrono due requisiti autonomi (la specificazione dei motivi e la indicazione delle norme di diritto), ma nel senso che l'indicazione delle norme di diritto e un elemento previsto per chiarire il contenuto dei motivi. Conseguentemente, nel caso che questi siano formulati chiaramente(la omessa come la erronea indicazione delle norme di diritto e irrilevante. (V 677'70, mass n 345877).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)