Sez. 2, Sentenza n. 566 del 17/02/1968 (Rv. 331675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA D'APPELLO - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DI OBBLIGAZIONI DIVERSE DA QUELLE RICONOSCIUTE IN SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA D'APPELLO - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DI OBBLIGAZIONI DIVERSE DA QUELLE RICONOSCIUTE IN SENTENZA.*
L'acquiescenza a un provvedimento del giudice che ne preclude l'impugnazione, puo risultare o da una accettazione espressa, desumibile anche da un comportamento che lasci intendere, in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti di una pronuncia, oppure da una accettazione tacita, consistente in un comportamento incompatibile con la volonta di avvalersi dell'impugnazione. La spontanea esecuzione della sentenza di appello, ancorche fatta senza riserve, non costituisce atto incompatibile con la volonta di avvalersi dell'impugnazione, essendo tale sentenza esecutiva di diritto. E invece incompatibile con tale volonta lo spontaneo adempimento di obbligazioni diverse da quelle di cui la sentenza aveva riconosciuto l'esistenza, ma dipendenti dalla medesima situazione giuridica che la parte aveva contestata nel precedente giudizio e che la sentenza aveva ritenuta valida ed operante. (nella specie, la parte, la quale aveva impugnato una deliberazione di assemblea condominiale, che, considerandolo condomino di un viale, aveva determinato il suo Obbligo di contribuire in una certa misura al pagamento delle relative spese di manutenzione, dopo il rigetto dell'impugnativa con la sentenza di appello aveva pagato non solo le spese specificate in quella deliberazione, ma anche altre successivamente maturate, attenendosi ai criteri stabiliti nella deliberazione stessa). (V., sulla prima parte, 189-66, massima n. 320368 sulla seconda parte, V. 1277-67, massima n. 327813).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)