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Sez. 1, Sentenza n. 814 del 10/02/1982 (Rv. 418630 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - DIPENDENTI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE - INELEGGIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418630-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - DIPENDENTI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE - INELEGGIBILITÀ - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 2 n. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (applicabile, in virtù del successivo art. 12, anche ai giudizi in corso), l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale dei dipendenti dell'unità sanitaria locale, è limitata a coloro, tra detti dipendenti, che facciano parte dell'ufficio di direzione previsto dall'art. 15, nono comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero rivestano la qualifica di coordinatori dello stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio di tale unità o lo ricomprende.*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)