Sez. 1, Sentenza n. 2741 del 25/10/1973 (Rv. 366257 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPE RISPETTIVE DEI CONIUGI - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPE RISPETTIVE DEI CONIUGI - COMPENSAZIONE - INAMMISSIBILITA - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Non e ammessa, ai fini della separazione personale, alcuna compensazione fra le colpe dei coniugi, in quanto ciascuno di essi e tenuto all'osservanza dei doveri giuridici e morali inerenti alla sua posizione, nonostante che l'altro coniuge sia incorso nella violazione di precise norme di condotta. La valutazione del reciproco comportamento dei coniugi per stabilire attraverso l'esame comparativo dei rispettivi comportamenti, la sussistenza delle colpe di ciascuno di essi, e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, purche logicamente e correttamente motivata. (Conf 1360/72 mass n 357929; V 1795/70, mass n 347765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)