diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1357 del 04/02/1993 (Rv. 480673 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Personale navigante - Riposo settimanale per ventiquattro ore consecutive - Irregolare godimento per illegittimo frazionamento - Determinazione del relativo risarcimento - Compito del giudice del merito - Esercizio - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480673-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali

In relazione al principio imperativo che assicura anche al personale navigante (a seguito della sentenza n. 23 del 1982 della Corte Costituzionale) il riposo settimanale per ventiquattro ore consecutive, la determinazione del risarcimento spettante al lavoratore per il danno subito in conseguenza dell'irregolare godimento di tale riposo dovuto al suo illegittimo frazionamento, è riservata al giudice di merito il quale può utilizzare a tal fine gli strumenti e gli istituti affini della contrattazione collettiva, che comunque consentano detto ristoro in misura congrua, correlata alla gravosità della prestazione. (Nella specie, è stata confermata sul punto la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'irregolare distribuzione del riposo in tre intervalli di otto ore ciascuno parzialmente sovrapposti alle pause tra i turni di lavoro trovava adeguato ristoro nel compenso mensile pari a due giornate lavorative previsto dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)