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Sez. 2 - , Sentenza n. 55412 del 30/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274253 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Infedeltà patrimoniale - Conflitto di interessi – Caratteristiche - Incidenza sull'operazione economica deliberata per conto della società - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274253-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., è necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra l'amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest'ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all'operazione deliberata per conto della società. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva escluso il reato di infedeltà patrimoniale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica che aveva acquistato, a titolo personale, un podere a condizioni particolarmente vantaggiose dalla controparte dell'operazione commerciale deliberata per conto della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)