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Sez. 6, Sentenza n. 889 del 12/10/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162458 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONFESSIONE DELLO IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162458-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONFESSIONE DELLO IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La confessione resa dall'imputato dopo l'inizio delle indagini e non nella immediatezza della falsa denuncia, non fa venir meno il reato di cui all'art. 367 cod. pen., che, avendo natura istantanea, si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)