Sez. 6, Sentenza n. 889 del 12/10/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162458 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONFESSIONE DELLO IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONFESSIONE DELLO IMPUTATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La confessione resa dall'imputato dopo l'inizio delle indagini e non nella immediatezza della falsa denuncia, non fa venir meno il reato di cui all'art. 367 cod. pen., che, avendo natura istantanea, si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)