Sez. U, Sentenza n. 478 del 16/02/1966 (Rv. 320946 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E I MEDICI DELLE MUTUE - ACCORDO DEL 3 MARZO 1955 - VALORE DI CONTRATTO NORMATIVO PRELIMINARE DI NATURA PRIVATISTICA.*
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM E I MEDICI DELLE MUTUE - ACCORDO DEL 3 MARZO 1955 - VALORE DI CONTRATTO NORMATIVO PRELIMINARE DI NATURA PRIVATISTICA.*
Il rapporto tra i medici mutualistici e l'i.N.A.M. non si inquadra negli schemi del pubblico impiego, ma integra gli estremi di una prestazione d'opera intellettuale ad esecuzione continuata o periodica, prevista e disciplinata dagli articoli 2229 e segg. cod.civ., ogni qualvolta da esso risulti escluso un vincolo di subordinazione gerarchica e le prestazioni del sanitario, per le modalita con cui vengono esplicate e retribuite, rientrino nel normale Esercizio della libera professione. L'accordo i.N.A.M.-medici assume, pertanto, il valore e la portata di un contratto normativo preliminare, di natura privatistica, in quanto destinato a predisporre le clausole e le condizioni alle quali dovra uniformarsi il regolamento dei rapporti individuali. *
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)