Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004 (Rv. 573252 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Medico chirurgo - Responsabilità per colpa grave - Presupposti - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod.civ. si applica nelle sole ipotesi in cui si richiede notevole abilità perché implicano la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comportano un largo margine di rischi. L'accertamento relativo alla sussistenza di tali presupposti compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.(Nella specie, la S.C. ha cassato per insufficiente motivazione la sentenza di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sopraindicato, in quanto, in relazione alla paralisi ostetrica dell'arto superiore destro seguita alla presentazione del feto con distocia di spalla, aveva ritenuto che l'intervento rientrava nell'ambito previsto dall'art. 2236 cod.civ., argomentando in relazione "all'alto tasso di esiti negativi della distocia di spalla").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)