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Sez. L, Sentenza n. 3063 del 02/03/2001 (Rv. 544349 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Garanzie procedimentali previste dalla legge n. 223/1991 - Licenziamenti degli autoferrotranvieri - Applicabilità - Incompatibilità con l'art. 26 all. A R.D. n. 148/1931 - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544349-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Le disposizioni procedimentali previste per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991 sono applicabili anche alle aziende autoferrotranvieri e, in caso di dichiarata inefficacia o invalidità dei recessi, deve ritenersi anche l'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come previsto dall'art. 5 della citata legge n. 223/1991, senza che le suddette garanzie procedimentali possano ritenersi incompatibili con le previsioni dell'art. 26 all. A al R.D. n. 148 del 1931, atteso che tale norma (che, nel disciplinare l'esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l'assegnazione dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifica come alternativa al licenziamento) si pone su di un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dall'art. 24 legge n. 223/1991, che, tra l'altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)