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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione della Regione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. Il Friuli-Venezia Giulia e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

1. La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

2. La Regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.

3. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

1. Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Titolo II. Potesta' della Regione

Capo I. Potesta' legislativa

Art. 4

1. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell' ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

  2. 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

  3. 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

  4. 3) caccia e pesca;

  5. 4) usi civici;

  6. 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

  7. 6) industria, e commercio;

  8. 7) artigianato;

  9. 8) mercati e fiere;

  10. 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

  11. 10) turismo e industria alberghiera;

  12. 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

  13. 12) urbanistica;

  14. 13) acque minerali e termali;

  15. 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

1. Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2;

  2. 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

  3. 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

  4. 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

  5. 5) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2;

  6. 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

  7. 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

  8. 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;

  9. 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

  10. 10) miniere, cave e torbiere;

  11. 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato;

  12. 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

  13. 13) polizia locale, urbana e rurale;

  14. 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

  15. 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

  16. 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;

  17. 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

  18. 18) edilizia popolare;

  19. 19) toponomastica;

  20. 20) servizi antincendi;

  21. 21) annona;

  22. 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.

Art. 6

1. La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

  1. 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

  2. 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

  3. 3) antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facolta'.

Art. 7

1. La Regione provvede con legge:

  1. 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

  2. 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

  3. 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Capo II. Potesta' amministrativa

Art. 8

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

1. La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

1. Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

Art. 11

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della, Regione.

Titolo III. Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo I. Organi della regione

Art. 12

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

4. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.

5. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Capo II. Il consiglio regionale

Art. 13

1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.11

Art. 14

1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

5. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Art. 15

1. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni.

3. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.