Sez. 3 - , Ordinanza n. 14385 del 27/05/2019 (Rv. 654092 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Richiesta di risarcimento dei danni ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 - Condizione di proponibilità - Scopo della norma - Lettera raccomandata - Contenuto - Onere del danneggiato di ricostruzione della fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione - Insussistenza - Volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento - Sufficienza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis"), costituente condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire all'assicuratore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l'onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la richiesta risarcitoria inviata dal danneggiato, quale terzo trasportato su un motociclo, all'assicuratore dell'autovettura investitrice e, per conoscenza, all'assicuratore del mezzo sul quale era trasportato, contenente la richiesta di risarcimento da parte di "chi di dovere", fosse valida nei confronti di entrambe le imprese assicuratrici destinatarie, senza che assumesse rilevanza l'affermazione, in essa riportata, dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)