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Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 25/05/1982 (Rv. 421133 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MANCATA ESECUZIONE DI UNO DI TALI RAPPORTI - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421133-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MANCATA ESECUZIONE DI UNO DI TALI RAPPORTI - INCLUSIONE - LIMITI.*

L'assoggettamento al nuovo rito del lavoro, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., della causa relativa ad un rapporto di Agenzia, ove questo sia caratterizzato da una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale, non trova deroga per il caso in cui detto rapporto non abbia trovato concreta realizzazione, e la controversia investa proprio le conseguenze di tale mancata esecuzione, sempre che il rapporto stesso, se attuato alla stregua degli accordi intervenuti, avrebbe presentato le indicate caratteristiche. (V 1722/81, mass n 412408).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)