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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022 (Rv. 664091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Principio “iura novit curia” - Applicabilità - Conseguenze - Controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori - Deduzione delle mansioni svolte, del comparto e del livello di inquadramento - Dovere del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare

la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)