Sez. 2, Sentenza n. 5540 del 21/02/1984 Ud. (dep. 13/06/1984) Rv. 164797 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE SENZA RICHIESTA O RINUNCIA DELLO IMPUTATO - INTERESSE DI QUESTI AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE SENZA RICHIESTA O RINUNCIA DELLO IMPUTATO - INTERESSE DI QUESTI AD IMPUGNARE - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice di merito abbia concesso la sospensione condizionale della pena senza richiesta o rinuncia dell'imputato il quale si sia limitato a chiedere l'applicazione dell'indulto manca l'interesse dell'imputato all'impugnazione in quanto la sospensione condizionale, che il giudice di merito può liberamente scegliere, ha la funzione sociale di esentare dall'espiazione della pena la persona che si presume si asterrà dal commettere ulteriori reati. Dalla concessione della sospensione non può pertanto derivare alcuna lesione allo stesso imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)