Sez. 1, Sentenza n. 5443 del 19/10/1981 (Rv. 416149 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO AUTORIZZATIVO DELLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO AUTORIZZATIVO DELLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
Il decreto con il quale è stata autorizzata la proposizione dell'Azione giudiziale di paternità naturale ex art. 274 cod. civ. e che non sia stato notificato, deve essere impugnato nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui, terminata l'istruttoria, gli Atti ed i documenti sono depositati in cancelleria o, nell'ipotesi in cui il gravame sia stato proposto da un soggetto che seppure legittimato passivamente all'impugnazione (nella specie, erede del presunto genitore) non abbia avuto conoscenza del procedimento, nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui lo stesso ha avuto concreta conoscenza del provvedimento impugnato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)