Sez. 2, Sentenza n. 2539 del 11/07/1969 (Rv. 342113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*
Ai fini della responsabilita prevista dall'art. 2087 cod. civ. a carico dell'imprenditore, non basta che nello svolgimento di un rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del prestatore d'opera, ma occorre anche e soprattutto che tale evento sia ricollegabile ad un vero e proprio comportamento colposo del primo, il quale non adottando le misure prescritte dal citato art. 2087 cod.civ., abbia creato una situazione di pericolo senza la quale il danno non si sarebbe verificato. (V. 1329-66, massima n. 322642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)