Sez. U, Sentenza n. 4665 del 08/05/1998 (Rv. 515240 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - CORRISPONDENZA | Stampe periodiche - Tariffe agevolate -Determinazione, da parte del Ministero delle Poste, dell'importo della tariffa - Natura discrezionale del provvedimento - Configurabilità - Conseguenze in termini di Giurisdizione - Applicazione in concreto della tariffa - Natura discrezionale - Configurabilità - Esclusione- Conseguenze.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - CORRISPONDENZA
In materia di tariffe postali, deve ritenersi attinente all'esercizio della discrezionalità amministrativa la determinazione, da parte del Ministero delle poste, dell'importo della tariffa postale agevolata in relazione alla spedizione delle stampe periodiche, in quanto involgente il coordinato apprezzamento, da un lato, dell'interesse pubblico alla remuneratività del servizio prestato dall'amministrazione postale, e, dall'altro, dall'esigenza di agevolare, nell'interesse generale, la diffusione della stampa di informazione. Da ciò consegue l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa, delle questioni concernenti eventuali vizi del provvedimento e del relativo processo formativo, a fronte dei quali la natura discrezionale dell'attività amministrativa non consente di configurare posizioni di diritto soggettivo, bensì soltanto interessi legittimi. Va, per converso, negato che tale discrezionalità amministrativa si configuri in relazione all'applicazione in concreto della tariffa.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 56, DPR 29/05/1982 num. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)