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Sez. 3, Sentenza n. 3013 del 13/05/1982 (Rv. 420941 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - AFFEZIONE O LESIONE PERSONALE DI UN PAZIENTE - DERIVAZIONE CAUSALE DA UNA TERAPIA MEDICA O DA UN INTERVENTO CHIRURGICO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420941-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - AFFEZIONE O LESIONE PERSONALE DI UN PAZIENTE - DERIVAZIONE CAUSALE DA UNA TERAPIA MEDICA O DA UN INTERVENTO CHIRURGICO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'indagine sulla sussistenza del nesso di causalità fra un'affezione o lesione personale ed una terapia medica od un intervento chirurgico, al fine dell'eventuale responsabilità risarcitoria dell'autore di tale terapia od intervento, implica il necessario ausilio di nozioni di patologia medica e medicina legale, con la conseguenza che, non potendo queste fornire un grado di certezza assoluta sulla derivazione di un certo evento da un determinato antecedente, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando non risulti la preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori idonei a provocare l'evento medesimo. (V 1476/77, mass n 385184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)